31.16 - L’amministratore di sostegno può essere vittima del beneficiario. Come?

1) Il beneficiario si lamenta con il GT che l’ads “gli ruba i soldi”, non lo cura, non gli parla, non si fa mai trovare lo abbandona. 

La doglianza può essere infondata. Il Giudice Tutelare ha comunque il dovere di verificarla, di sentire beneficiario e amministratore di sostegno, di modificare il decreto di nomina, di superare dissidi e incomprensioni, di procedere, se del caso, alla sostituzione dell’amministratore di sostegno se rileva un rapporto compromesso o inefficace rispetto agli scopi della protezione; può, al contrario,  confermare poteri e doveri dell’a.d.s., se le doglianze del Beneficiario si rivelano pretestuose, distorte, se non addirittura gratuitamente calunniose.

La doglianza può essere fondata e il GT deve adottare con sollecitudine ogni iniziativa volta a tutelare la persona e il patrimonio del beneficiario, provvedendo alla rimozione dell’amministratore di sostegno chiamato a rispondere del proprio operato in ogni sede, se del caso anche penale.

2) Il beneficiario non vuole l’amministrazione di sostegno e tormenta/perseguita/ in ogni modo l’a.d.s e il giudice tutelare rilasciando interviste diffamatorie, distribuendo volantini, pubblicando post offensivi; vede insomma nell'amministratore di sostegno un ostacolo alla propria libertà ed alla possibilità di soddisfare personalmente, i propri bisogni.

-Il Giudice Tutelare deve capire le ragioni del dissenso e, se ritiene che la misura di protezione adottata sia comunque nell’interesse del beneficiario, mantenerla, creando ovvero rafforzando la rete di sostegno intorno al beneficiario, che va coinvolto/informato il più possibile per comprendere che le scelte sono fatte nel suo interesse;  deve, se necessario, inserire prescrizioni più puntuali sulla gestione del patrimonio (ad es. importo massimo di denaro a disposizione del beneficiario - frazionamento delle somme in brevi periodi), fornendo all’ads un mezzo più stringente e specifico da opporre alle richieste del beneficiario.

-Il Giudice Tutelare deve però al contempo, proteggere l’a.d.s., denunciare alla Procura le condotte offensive, dotarlo di strumenti di supporto, se del caso affiancarlo con collaboratori e extrema ratio, sostituirlo se constata che l’ads è diventato facile “bersaglio” del beneficiario, tale da pregiudicare il sereno svolgimento dell’incarico.

3) Il beneficiario fa esposti al Consiglio dell’Ordine, sporge denunce in Procura lamentando di essere vittima di condotte illecite - disciplinarmente e/o penalmente rilevanti - da parte dell’ads.

- quanto all’aspetto disciplinare, l’ordinamento forense, riformato con la Legge n. 247 del 2012/regolamento n. 2/2014 impone al Consiglio dell'Ordine di dare notizia all'iscritto dell’esposto, della denuncia o della notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) nel termine di venti giorni ed a trasmettere immediatamente gli atti al CDD competente. Il procedimento disciplinare potrà definirsi in sede preistruttoria con l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, oppure proseguire in un vero e proprio giudizio che si conclude con un proscioglimento o con l’applicazione di una sanzione disciplinare.

- quanto al procedimento penale, la notizia di reato viene iscritta dalla Procura competente e, svolta l’istruttoria, il PM potrà richiedere l’archiviazione se la notizia di reato è infondata o il rinvio a giudizio dell’amministratore di sostegno (al riguardo vds  supra – i reati dell’ads)

In pendenza del procedimento disciplinare o penale l’amministratore di sostegno viene sostituito se non altro per l’opportunità di conservare serenità nell’esercizio del proprio ruolo.

4) il beneficiario mette in atto comportamenti più gravemente offensivi, (es molestie, gravi minacce, aggressioni, danneggiamenti di beni dell’ads, ecc).  

L’a.d.s può denunciare i fatti o presentare querela e chiedere al contempo di essere sollevato dall’incarico.

Per il procedimento penale che si apre nei confronti del Beneficiario valgono le considerazioni esposte supra, con l’unica importante differenza che essendo persona offesa lo stesso Amministratore di sostengo questi non potrà ricevere gli atti diretti al Beneficiario, né in alcun modo rappresentarlo o assisterlo nel processo, attesa la posizione anche processuale di conflitto in cui si pone.

Nel corso del procedimento penale si verifica, con apposta perizia,  se il beneficiario avesse la capacità d’intendere e volere al momento del fatto (imputabilità) se possa considerarsi pericoloso in modo da valutare l’applicazione di una misura di sicurezza personale. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?