Il diritto di proporre querela è considerato un diritto personale ed autonomo della persona offesa, connesso all’interesse personale a ottenere la punizione del colpevole del reato.
Il beneficiario conserva detta facoltà anche qualora il suo rappresentante possa avervi rinunciato (argomento tratto dall’art. 125 cod.pen)
E' possibile però che il Giudice Tutelare autorizzi l’amministratore di sostegno a sporgere querela nell’interesse del Beneficiario.
Lo si desume dal tenore dell’art. 121 cod.pen: se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
La nomina di un curatore speciale, dunque, può avere luogo ex art. 338 c.p.p. se il Beneficiario non abbia già un rappresentante, quale è l’amministratore di sostegno, autorizzato a sporgere querela in nome e per suo conto.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 18333 del 18/01/2019 Ud. (dep. 03/05/2019 ) Rv. 275801 - 01 statuendo che E' valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate. (in senso analogo anche Cass. 32338 dell’ 08/05/2012 dep. 10/08/2012 ) Rv. 253155 – 01)
Va ricordato che la Cassazione aveva assunto anche posizioni opposte: Cass., sezione IV, ordinanza n. 30867 del 17/06/2011) ha ritenuto che l'amministratore di sostegno non è dotato di un potere generale di rappresentanza dell'amministrato, derivando da ciò che il potere di presentare querela che è un atto personalissimo non è attribuito né attribuibile all'amministratore di sostegno onde, laddove si ponga una questione di procedibilità del reato, ciò che l'amministratore può e deve fare è sollecitare la nomina di un curatore speciale" e parimenti Cass., sezione II, sentenza 8 aprile 2015 n. 14071 “L'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale”).
Si ritiene tuttavia più ragionevole e coerente con il ruolo di amministratore di sostegno il primo e più recente orientamento, potendo dunque ribadire che è perfettamente valida è la querela proposta all'amministratore di sostegno i cui poteri sono individuati dal decreto del Giudice Tutelare ivi compreso quello di proporre querela nell'interesse dell'amministrato; infatti l'amministratore di sostegno è privo di un autonomo potere di querela ma rappresenta l'amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale appositamente emesso non ritenendosi necessaria ai fini della proposizione della querela la nomina di un curatore non risultando conflitto tra le persone interessate" (Cass. 32338/2012 cit.; Cass 18333/2019 cit.)