31.06 - La notifica degli atti giudiziari indirizzati al beneficiario deve essere effettuata presso l’amministratore di sostegno?

L'art. 166 c.p.p. non prevede espressamente – come avviene per l’interdetto - che le notificazioni possano eseguirsi nei confronti dell’interdetto a norma degli articoli precedenti (artt. 156 e ss c.p.p.) e presso il tutore (vale a dire all’interdetto e anche al tutore); non vi sono norme nel codice di rito che prevedano che le notificazioni possano effettuarsi anche presso l’amministratore di sostegno; 

sul punto, la Corte Costituzionale - davanti alla quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 166 c.p.p. per violazione dell’art. 3 e 111 Cost nella parte in cui non prevede che le notificazioni debbano effettuarsi anche all’amministratore di sostegno del beneficiario - si è pronunciata con l'ordinanza n. 116/2009 ritenendo la questione "manifestamente infondata per l'evidente erroneità del presupposto interpretativo", affermando che l'art. 166, 2 c.p.p. prevede le notifiche al curatore speciale nel caso in cui l’imputato verta in condizioni di incapacità di partecipare coscientemente al procedimento, disciplinando quindi (implicitamente) le ipotesi di persona incapace sottoposta a curatela (inabilitato) o ad amministrazione di sostegno.

Tale pronuncia lascia vistosamente “scoperta” la fascia dei Beneficiari che pur essendo capaci di partecipare al processo (senza bisogno di un curatore speciale) non sono tuttavia in grado di ricevere la notifica di un atto giudiziario, quale l’avviso di conclusione delle indagini o un decreto di citazione a giudizio, ovvero, pur capaci di riceverla (firmando la notifica/la raccomandata, ovvero rifiutandola espressamente così comunque consente il perfezionamento dell’atto), la cestinino senza neppure riferirne all’amministratore di sostegno.

Dunque che fare?

-  se la notifica non avviene col mezzo della posta si accetta il rischio che il procedimento penale si svolga a sostanziale insaputa del Beneficiario-imputato, salvo poi chiedere la rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. poiché il Beneficiario potrà provare che la sua assenza è stata determinata da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo;

- nella prassi e onde evitare detto incoveniente il GT può autorizzare l’amministratore di sostegno a richiedere che tutta la posta, atti giudiziari inclusi, diretta al Beneficiario sia recapitata presso il suo domicilio; in tal modo l’AdS può provocare il coinvolgimento del beneficiario con le modalità più coerenti alle sue condizioni di salute di cui si è detto supra;

la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’amministratore di sostegno, non rappresentando il beneficiario non ha diritto a ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio di cui all’ar.t 409 comma secondo c.p.p., salvo che questo non sia previsto dal giudice tutelare nel decreto di nomina: la clausola di riserva dunque consente che il GT possa includere nei poteri di rappresentanza dell’amministratore di sostegno anche quello di ricevere le notifiche degli atti giudiziari; sono escluse ovviamente le situazioni di incompatibilità tra beneficiario e Amministratore di sostegno (Cass. 21 dicembre 2016, n. 2661, Rv 269530).

In tema di notifica è intervenuta di recente la Corte di Cassazione statuendo che qualora il destinatario della notificazione di un atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di beni incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad amministrazione di sostegno, si osservano le forme previste dall'art. 166 cod. proc. pen. - che prevede una notificazione integrativa al nominato amministratore - solo nel caso in cui detto destinatario si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (V. Corte cost. n. 116 del 2009) (Cass. 4 marzo 2020, dep il 28 maggio 2020, n. 16260).


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