31.05 - L’amministratore di sostegno può rappresentare il beneficiario nel compimento di atti personalissimi propri del processo penale (es.: nomina di un difensore, elezione di domicilio, richiesta di un rito alternativo, ecc.)?

Sì, l’amministratore di sostegno può essere incaricato dal Giudice Tutelare di assistere/rappresentare il Beneficiario nel processo penale solo se il Beneficiario conserva una capacità tale da poter essere coinvolto nelle scelte processuali; altrimenti l’amministratore di sostegno o il Difensore d’ufficio eventualmente nominato dovranno portare all’attenzione del giudice che procede l’incapacità di stare in giudizio dell’imputato: questa condizione determina la sospensione del procedimento e la nomina da parte del giudice di un curatore speciale, che potrebbe essere la stessa persona dell’amministratore di sostegno o un terzo; 

la sospensione del procedimento ha luogo se l’incapacità di stare in giudizio dell’imputato è reversibile (art. 71 c.p.p.); se tale stato è invece irreversibile il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Qualora il Beneficiario, imputato in un processo penale, possa compiere personalmente le scelte proprie del processo penale (nomina di un difensore, elezione di domicilio, scelta di un rito alternativo, accettazione della remissione di querela, ecc.) il Giudice Tutelare si limiterà, se del caso, ad incaricare l’amministratore di sostegno di accompagnare il beneficiario, senza alcun potere di rappresentanza o di assistenza ex art. 405 cod civ.; in tal caso, infatti,  spetterà al Difensore fiduciario nominato dal beneficiario stesso nel processo penale il compito di svolgere le scelte di carattere tecnico del caso, informando il Beneficiario/imputato e concordando con lui le possibili strategie processuali.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?