31.04 - Il beneficiario che si trovi indagato e imputato può scegliere di ricorrere a riti alternativi che evitino la celebrazione del dibattimento e comportino una riduzione di pena?

Sì.

Il Beneficiario ha una posizione formale che non lo differenzia in alcun modo da un normale indagato/imputato. 

Si tratta però di verificare – nel caso concreto - la sua capacità di stare in giudizio e di poter partecipare coscientemente al processo, compiendo le scelte (personalissime) che gli sono proprie (quali: nomina di un difensore di fiducia, la elezione/dichiarazione di domicilio, la scelta di un rito alternativo al dibattimento, come il c.d patteggiamento o il rito abbreviato o la non opposizione a decreto penale di condanna).

La Corte Costituzionale (ordinanza n. 57/2005) ha esplicitamente ritenuto che la richiesta del rito abbreviato, giudizio che consente di definire il procedimento utilizzando come prova il risultato della attività di indagine compiuta unilateralmente dalle parti,  rientri tra gli atti così detti personalissimi, che il legislatore ha riservato in via esclusiva all'imputato, in quanto idoneo a determinare effetti particolarmente incisivi sulla sfera giuridica del soggetto, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, per la non reversibile disposizione di fondamentali diritti; tale scelta, poi, è stata operata dal legislatore anche con riferimento a situazioni affini, quali l'applicazione della pena su richiesta (art. 446 cod. proc. pen.) e la rinuncia all'udienza preliminare (art. 419, comma 5, cod. proc. pen.), nonché in relazione ad altre iniziative processuali che parimenti determinano effetti particolarmente incisivi, talora idonei a compromettere irrimediabilmente la posizione dell'imputato. 

    Il tenore letterale dell’art. 438 c.p.p. (il quale recita: “la volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale”) ha sottolineato che il giudizio abbreviato consente di utilizzare, ai fini della decisione, gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari; la relativa scelta, implicando disposizione di diritti “personalissimi”, non può essere effettuata dal difensore nei limiti del proprio ordinario mandato defensionale; analogamente in tema di patteggiamento in appello (art. 599 bis c.p.p.) la manifestazione di volontà dell’imputato deve essere avanzata “personalmente o a mezzo di procuratore speciale”. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?