30.08 - Come, quando e chi provvede alla revoca dell'amministrazione di sostegno?

Ai sensi dell'art. 413, comma primo, c.c. "quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti indicati dall'art. 406 ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono motivata istanza al giudice tutelare." Questi, comunicata l'istanza al beneficiario e all'amministratore di sostegno (che non siano, ovviamente, ricorrenti), provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Esempio tipico di revoca della misura è rappresentato dal miglioramento della salute psicofisica del beneficiario o dal compimento dell'atto (compravendita, trattamento sanitario, ecc.) per il quale solo era stata aperta la procedura. Quanto al primo, un'ipotesi di cessazione sic e simpliciter dell'amministrazione di sostegno è quella decisa dal Tribunale di Genova, 5.5.2014, che, a seguito delle relazioni favorevoli del Dipartimento Salute mentale e dell'amministratore di sostegno circa la cura diretta dei propri interessi da parte della beneficiaria e la positiva presenza dei figli della stessa, ha disposto la chiusura dell'amministrazione di sostegno. Da segnalare anche Tribunale di Modena, 6.7.2009, che ha revocato la nomina dell'amministratore di sostegno a due coniugi in situazione di evidente disagio, con turbe non clamorose ma abbastanza significative e privi di patrimonio, ritenendo che nella fattispecie non sussistessero concrete esigenze di un sostegno né sul piano economico né su quello della cura e della tutela della salute e così concludendo per l'inopportunità del mantenimento di uno stabile regime di amministrazione di sostegno. Sull'argomento è opportuno richiamare altresì la decisione di Trib. Bologna - Sez. dist. di Imola, 12.5.2008, che ha revocato l'amministrazione di sostegno stante l'accertato - mediante C.T.U. - intervenuto mutamento delle condizioni psicologiche della beneficiaria, avendo questa risolto le proprie originarie incertezze con il venir meno della fragilità psicologica posta alla base del decreto di nomina. Da segnalare anche Trib. Roma, 5.3.2007, relativo ad un beneficiario che aveva chiesto la revoca della nomina dell'amministratore (con adesione di quest'ultimo), in quanto ormai in grado di spendere somme di denaro in maniera congrua e di non contrarre debiti di gioco. Trib. di Velletri, 9.04.2018, dove si segnala una crescita e maturazione della beneficiaria avvenuta anche grazie alla misura dell’Amministrazione di Sostegno 

Più difficile diventa ipotizzare un collegamento fra sostituzione dell'amministratore e revoca dell'amministrazione, atteso che la rimozione dell'amministratore e la sua sostituzione con un'altra persona non determinano la caducazione della misura.


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