30.07 - La revoca dell'AdS presuppone necessariamente il sopravvenire di un cambiamento nella situazione che vi diede origine, o può ricollegarsi anche ad una rivalutazione della medesima fattispecie, da parte del GT?

Come abbiamo visto, la nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata quando il giudice tutelare accerti, su segnalazione dello stesso beneficiario, dell'amministratore di sostegno o dei servizi sociosanitari che hanno in carico la persona, che siano venuti meno i presupposti, oggettivi e soggettivi (clinici, esistenziali, economici, abitativi, ecc.) che avevano portato all'adozione della misura protettiva.

La decadenza della funzione non è, però, automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare a seguito di specifica istanza, che può essere proposta dalle stesse persone legittimati a proporre il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno,ovvero il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore e la persona stabilmente convivente.

Tale eventualità si collega, di norma,  al dato di un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni psicofisiche dell'amministrato.

Si pensi al caso dell'individuo affetto da qualche forma di depressione, e che, con lo scorrere del tempo o grazie alle terapie praticate, mostri di beneficiare di una crescente remissione o di una riduzione significativa del disagio mentale e delle connesse inabilità gestionali, o al malato psichiatrico che non si è mai scompensata ed ha mantenuto costanti controlli ambulatoriali ed una corretta compliance ai trattamenti farmacologici.

Oppure al fatto che l'amministratore di sostegno abbia eseguito tutte le specifiche operazioni per le quali l'AdS era stata attivata, come nel caso in cui l'ads sia stato nominato per proporre la domanda di separazione o di divorzio del beneficiario.

La revoca dell'amministrazione di sostegno può anche ricollegarsi ad una rivalutazione della medesima fattispecie, come nel caso in cui il giudice tutelare, su segnalazione dell'amministratore o dei sevizi sociosanitari che hanno in carico la persona, verifichi, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti e sentite le parti, che la misura di protezione non avrebbe dovuto nemmeno essere attivata.

Tale verifica potrà ricollegarsi non solo a fatti e a situazioni nuove, successive rispetto al provvedimento di apertura dell'amministrazione, ma anche e soprattutto a fatti preesistenti, eventualmente già valutati in sede di nomina, a nuove informazioni sui medesimi fatti o nuove prove.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?