30.01 - Quando si chiude l'Amministrazione di Sostegno?

Secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 413 c.c., l'Amministrazione di Sostegno cessa quando questa si sia rilevata non più idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

Più in generale, l'AdS può essere revocata ogniqualvolta siano venuti meno, di fatto, i presupposti soggettivi e oggettivi, cioè quando non vi sia più alcun bisogno concreto di essa, perché ha raggiunto lo scopo o abbia esaurito la sua funzione.

Si pensi al beneficiario psichiatrico che abbia recuperato, in concomitanza col miglioramento del disagio psichico da cui era afflitto, sufficienti margini di autonomia.

O ancora, al caso in cui sia venuta meno la condizione di abbandono dell'anziano, perché i familiari hanno deciso di prendersi cura del congiunto oppure perché sia stato preso in carico dai Servizi sociali ed inserito in una casa protetta.

Dal punto di vista procedurale, legittimati a presentare la domanda sono lo stesso beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero e coloro che sono legittimati a proporre il ricorso introduttivo ex art. 406 c.c. (art. 413 c.c.), o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c. (essenzialmente, i familiari).

Il giudice tutelare provvederà con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni ed effettuate le opportune verifiche. Ad oggi iniziano ad esserci alcune isolate pronunzie giurisprudenziali sul punto dove si osserva che il Giudice Tutelare tramite specifica istruttoria dichiarava cessata l’Amministrazione di Sostegno.

Si riporta ad esempio una decisione del Giudice Tutelare di Velletri nella quale lo stesso Giudice afferma: “  Dalla relazione trasmessa dal Servizio territoriale emerge che la beneficiaria presenta una consapevolezza e una maturità adeguate alla sua età e alla vita che conduce, e sin qui ha dimostrato buone capacità di autonomia nel rapporto affettivo e di convivenza avviato da circa un anno.

Secondo il Servizio, in particolare, la beneficiaria ha tratto vantaggio dall’amministrazione di sostegno che ha rappresentato per lei un passaggio fondamentale per intraprendere il percorso di crescita fin qui compiuto;

ora non ne ha più bisogno, potendo fare affidamento sulle proprie risorse.

Pertanto, deve ritenersi che la beneficiaria sia in grado di curare autonomamente i propri interessi personali e patrimoniali e, di conseguenza, che sussistano le condizioni per far luogo alla cessazione dell’amministrazione di sostegno “

Da elidere : “ non risultano pronunzie giurisprudenziali sul punto, a dimostrazione della scarsissima applicazione di tale norma” .


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?