29.15 - Cosa si può fare in attesa che il progetto divenga legge?

In attesa e nella speranza che il progetto divenga legge, è possibile raggiungere un risultato simile ricorrendo all’istituto del trust e regolando volontariamente i diritti e gli obblighi del trustee e del guardiano sulla falsariga delle disposizioni normative proposte. 

Naturalmente ciò implica il ricorso ad una legge straniera al fine di disciplinare gli elementi strutturali del trust e una maggior difficoltà nel coinvolgere il giudice tutelare nell’operazione. A volte infatti i giudici italiani si dichiarano incompetenti, in assenza di una precisa disposizione di legge, rispetto ad una serie di istanze di volontaria giurisdizione (ad esempio richieste di nomina o di revoca di trustee o di guardiani o richieste del trustee al fine di ottenere direttive su specifiche operazioni), tipiche nel diritto dei trust.

Dall’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de L’Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento ad oggi, ormai quasi vent’anni, sono numerosissimi i casi nei quali il trust viene istituito al fine di offrire sostegno a persone fragili (disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, pazienti affetti da ludopatia, ecc.) e i giudici tutelari si sono dimostrati in massima parte favorevoli all’istituto, una volta compresane la meritevolezza, la duttilità e la sicurezza.

Naturalmente l’introduzione nel nostro codice civile di una disciplina ad hoc renderebbe tutto più immediato e rassicurante per tutti gli operatori in gioco e spazzerebbe via la necessità di ricorrere ad una legge straniera spesso riconducibile ad ordinamenti giuridici molto diversi dal nostro e dei quali può essere molto complesso avere una profonda conoscenza e seguirne l’evoluzione.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?