29.14 - Qual è la differenza tra il nuovo istituto e gli istituti per realizzare il “dopo di noi” di cui alla Legge 112/2016

L’art. 6 della L 22 giugno 2016, n. 112 consente che le esigenze legate al cosiddetto “DOPO DI NOI” possano essere realizzate dal privato attraverso l’istituzione di un trust, l’apposizione di un vincolo di destinazione ex art. 2465-ter c.c. a determinati beni, o la stipulazione di un contratto di affidamento fiduciario.

Detta legge ha precipuamente valenza fiscale, in quanto prevede alcune agevolazioni, sia in tema di imposte indirette, sia in tema di imposte dirette, relativamente agli atti e ai conferimenti in essa previsti purché ricorrano determinate condizioni.

Proprio per queto motivo l’applicazione di detta legge è ristretta a poche ipotesi:

- occorre innanzitutto che il beneficiario sia una persona disabile grave qualificata tale ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92;

- sono espressamente escluse dalle previsioni della legge le disabilità gravi non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

- la disciplina è rivolta alle persone prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Appare evidente come le persone gravemente disabili contemplate dalla Legge 112/2016 non siano affatto coincidenti con le persone che possono essere beneficiarie di amministrazione di sostegno.

Ogni tipo di fragilità umana può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno secondo le circostanze, esulando da una lettura rigidamente medicalistica della norma, basti pensare alle dipendenze, all’emarginazione sociale, alla suggestionabilità, alla vecchiaia, alla prodigalità, alla semplice difficoltà motoria. 

Non solo disabilità psichiche o sensoriali gravi di persone non maggiori di 65 anni, ma tutto il grande cielo della vulnerabilità potrà giovarsi, grazie all’istituto proposto, della possibilità di istituire o che venga istituito a suo vantaggio un patrimonio vincolato che contribuisca alla tutela, alla realizzazione, all’autonomia, alla deistituzionalizzazione, al benessere dei fragili.

E ciò attraverso la previsione di una disciplina dettagliata, di diritto civile italiano, inserita nel codice civile e non in una legge fiscale, una disciplina che non rinvii come per il trust ad una legge straniera, che non sia una fattispecie negoziale atipica come il contratto di affidamento fiduciario, non regolato dalla legge ma frutto di elaborazione dottrinale ed infine che non rappresenti un vincolo di destinazione statico apposto ad alcuni beni come quello previsto dall’art. 2645-ter.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?