29.12 - Come si coordina il nuovo istituto con la procedura di Amministrazione di sostegno?

Il nuovo istituto non è completamente svincolato dalla procedura di amministrazione di sostegno.

Nel corso della durata della destinazione, il giudice tutelare controlla la corretta esecuzione del programma da parte dell’affidatario.

Non appena il patrimonio viene istituito, il giudice tutelare deve esserne informato mediante trasmissione di copia autentica dell’atto o del verbale di pubblicazione/registrazione del testamento da parte del notaio che lo ha ricevuto o redatto.

Nel corso del tempo, allo stesso modo, andranno presentati al giudice gli atti mediante i quali il patrimonio viene incrementato dal costituente o da terzi.

L'affidatario deve inoltre rendere conto del suo operato per iscritto almeno una volta all'anno al giudice tutelare. 

L’affidatario può rivolgersi al giudice tutelare per ottenerne direttive o altri provvedimenti attinenti il patrimonio o singoli beni che ne facciano parte. 

Sono infine riservati al giudice tutelare poteri di intervento diretto quali:

- il potere di nominare l‘affidatario o il guardiano qualora il soggetto individuato come designatore nell’atto istitutivo non vi provveda;

- il potere di autorizzare il beneficiario o il suo amministratore di sostegno a porre anticipatamente fine alla destinazione.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?