Nel caso in cui prima della cessazione della destinazione intervenisse la morte del costituente, o dei conferenti successivi, potrebbe verificarsi un’ipotesi di lesione dei diritti dei loro eventuali legittimari, in relazione al valore dei beni rispettivamente da ciascuno conferiti, non essendo possibile distogliere i beni vincolati dal programma destinatorio.
Considerate la meritevolezza degli interessi in gioco e la funzione socialmente ed eticamente superiore di sostegno alle persone fragili dell’istituto, la proposta di legge esclude l’esperibilità dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi dalla prosecuzione del vincolo.
In caso di costituzione per testamento, si ritiene che l’istituto in esame costituisca un’eccezione legislativamente prevista al principio di intangibilità della legittima ex art. 549.
Naturalmente ciò vale fintantoché dura la destinazione. Ben potranno i legittimari impugnare le attribuzioni ai beneficiari del residuo che fossero lesive dei propri diritti di riserva.