29.10 - E’ necessario che vi sia un guardiano dell’affidamento?

La proposta normativa prevede la necessaria presenza di un soggetto che svolga compiti di controllo e vigilanza sull’operato dell’affidatario a tutela del superiore interesse del beneficiario. 

L’atto istitutivo può riservare al guardiano alcuni poteri, come quelli di nominare il trustee o revocarlo, di nominare il guardiano successivo, di prestare consensi o esprimere pareri in merito ad operazioni che l’affidatario intende effettuare.

Il guardiano può agire nei confronti dell’affidatario qualora ravvisi inadempimenti da parte dello stesso in relazione alle obbligazioni nascenti dal programma. 

Il costituente designa a ricoprire tale ruolo, preferibilmente, l’amministratore di sostegno qualora egli non sia l’affidatario. In mancanza, alla designazione provvede il giudice  tutelare su istanza di qualsiasi interessato.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?