29.09 - Quale forma è richiesta per la costituzione di un patrimonio a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno?

Il patrimonio a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno deve essere costituito nella forma di atto pubblico. La medesima forma deve essere adottata per i conferimenti successivi. Il patrimonio può essere altresì costituito per testamento olografo, pubblico o segreto. 

Il requisito formale dell'atto pubblico serve a garantire la maggior ponderazione possibile dell'atto da parte del costituente. Del resto la forma pubblica è quella comunemente richiesta dal codice civile per le destinazioni patrimoniali.  

Inoltre la novella assegna al notaio rogante un importante compito di raccordo dell’istituto con la procedura dell’amministrazione di sostegno, imponendogli di trasmettere al giudice tutelare competente tutti gli atti istitutivi di patrimonio vincolato e tutti gli atti di conferimento anche successivi all’istituzione entro quindici giorni dalla loro ricezione. Ciò assicura che il giudice tutelare abbia sempre contezza della composizione del patrimonio, del programma da realizzare e delle obbligazioni dell’affidatario.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?