La destinazione patrimoniale non può essere revocata dal costituente.
La destinazione tuttavia termina quando cessa l’amministrazione di sostegno per qualsiasi causa (morte del beneficiario, guarigione dalla patologia, superamento della condizione di fragilità) o, pur in costanza di amministrazione di sostegno, quando viene a mancare il patrimonio, in quanto sia stato interamente consumato a vantaggio del beneficiario. La cessazione può infine essere ordinata dal giudice tutelare con apposito provvedimento su istanza motivata del beneficiario o del suo amministratore di sostegno
Se al sopraggiungere del termine finale di durata dell’affidamento vi è un patrimonio residuo esso sarà assegnato ai beneficiari che il costituente avrà indicato nell’atto istitutivo (la stessa persona già beneficiaria di amministrazione di sostegno o altre persone fisiche o giuridiche). Qualora l’atto istitutivo nulla disponga, il patrimonio residuo tornerà al costituente, se vivo, o in mancanza ai suoi eredi o legatari.