Il patrimonio separato ha le seguenti caratteristiche:
- titolare del patrimonio è l’affidatario, che esercita ogni facoltà connessa a tale titolarità, nei limiti fissati dal costituente nell’atto istitutivo;
- l’affidatario non può gestire ed utilizzare i beni affidati per proprio vantaggio o a vantaggio di soggetti diversi dal beneficiario di Amministrazione di sostegno e non può goderne personalmente né trarne alcuna utilità. La proprietà dell’affidatario è una proprietà conformata, in quanto limitata con efficacia reale (e quindi con effetti opponibili erga omnes);
- l’affidatario è destinatario di un fascio di pregnanti obbligazioni in ordine alla realizzazione del programma, ed è a sua volta controllato da un soggetto che funge da guardiano e che può reagire ad ogni eventuale inadempimento dell’affidatario stesso; il tutto sotto la supervisione del Giudice Tutelare;
- il patrimonio vincolato a vantaggio del beneficiario di Amministrazione di sostegno:
In altre parole, l’asservimento dei beni al programma produce un effetto segregativo del patrimonio vincolato e la sua totale insensibilità alle vicende che possano interessare personalmente il suo titolare: l’affidatario.