L’istituto offre la possibilità di dedicare uno o più beni alle necessità della persona fragile sottoposta ad amministrazione di sostegno senza che detti beni vengano intestati direttamente al beneficiario, ma nel contempo con la certezza che essi saranno utilizzati a suo esclusivo vantaggio.
Non giova infatti che i beni siano trasferiti in capo alla persona debole, essendo molto più utile e proficuo che essi siano gestiti per lui da un soggetto terzo, l’affidatario, obbligato a realizzare il programma stabilito dal costituente e vigilato sia da un soggetto interno all’istituto, con funzione di guardiano, sia dal giudice tutelare competente, cui l’affidatario ciclicamente deve rendere conto.
Il beneficiario di Amministrazione di sostegno non viene privato di nulla, in quanto i beni vincolati non sono suoi, ma viene beneficato per il fatto che detti beni sono “per lui” e devono essere impiegati per le sue esigenze fino al limite del loro integrale consumo.
Nulla tra l’altro impedisce che, successivamente alla costituzione, il giudice tutelare autorizzi l’amministrato, assistito o rappresentato dall’amministratore di sostegno, a conferire nel patrimonio vincolato beni a lui intestati.
Su altro versante, l’istituto, pur sempre posto sotto l’egida del giudice tutelare, potrebbe servire a sgravare i Tribunali dall’intasamento dovuto alle numerosissime istanze che vengono presentate per il compimento di operazioni, alcune delle quali rivestono carattere di estrema urgenza e il cui ritardo potrebbe causare gravi danni al beneficiario.
Gli atti di gestione dei beni che costituiscono il patrimonio vincolato infatti sono posti in essere dall’affidatario, nel rispetto del programma affidato, senza necessità di preventiva autorizzazione giudiziale in quanto tra l’altro riguardano beni di cui il beneficiario non è titolare. Il giudice avrà il compito di verificare che il programma a vantaggio dell’amministrato venga nel corso del tempo rispettato.
Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui sia necessario gestire un portafoglio titoli che richiede operazioni rapide di compravendita che non potrebbero mai attendere i tempi tecnici di un’autorizzazione giudiziale.
Qualora non esistesse l’istituto in commento, sarebbe necessario intestare il portafoglio all’amministrato onerando così l’amministratore di sostegno di pesanti responsabilità.
L’istituto permette che detti titoli siano movimentati dall’affidatario, che potrà essere scelto tra soggetti di fiducia esperti in materia, sollevando l’amministratore di sostegno dagli oneri gestori derivanti dalla complessità della composizione patrimoniale.
Il patrimonio a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno, infine, favorisce l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati (famiglie, associazioni e comunità) per lo svolgimento di attività di interesse generale.