Qualsiasi persona fisica o giuridica può essere designata affidatario. L’affidatario può anche coincidere con il costituente e/o con l’amministratore di sostegno.
Il primo affidatario è designato dal costituente nell’atto istitutivo.
L’atto istitutivo deve necessariamente prevedere le modalità di designazione degli affidatari successivi al primo, che assumeranno l’ufficio in seguito a dimissioni, revoca, morte o incapacità (se persona fisica), liquidazione, cessazione o sottoposizione ad una procedura concorsuale (se persona giuridica) del precedente affidatario. Nel caso in cui nessuno provveda, la nomina è fatta dal giudice tutelare d’ufficio o su richiesta di qualsiasi interessato.
L’affidatario che per qualsiasi causa cessa dall’ufficio perde ogni diritto sul patrimonio in favore di colui che gli succede.