28.02 - Qual è il problema del cosiddetto “Dopo di noi”?

Con l’espressione “dopo di noi”, ci si riferisce a ciò che accadrà ai figli disabili quando i genitori non ci saranno più, ovvero come proteggere/organizzare il futuro dei figli stessi. Il cruccio maggiore del genitore del figlio disabile è quello di non sapere cosa accadrà dopo la sua morte e soprattutto chi, come e dove si prenderà cura al suo posto del figlio stesso.

Prima della emanazione della legge, di cui si dirà in appresso, quale era lo strumento che il genitore poteva tulizzare? Il genitore infatti poteva ben designare un amministratore di sostegno che si prendesse cura del figlio quando lui non ci sarebbe più stato, ma questa designazione incontra(va) due limiti significativi.

Il primo è che la designazione infatti non è vincolante per il Giudice Tutelare, il quale potrà designare altra persona quale amministratore di sostegno, rispetto a quella indicata dal genitore, ritenendola di fatto più adatta.

Il secondo limite è che il Giudice Tutelare “predispone” il decreto di nomina. Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per suo conto, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. 

Se il primo limite, ovvero quello della designazione è pressocchè insuperabile, per il secondo si può ovviare. E come?

Il genitore per “blindare” deve fare qualcosa in più: deve indicare i criteri gestionali ai quali l’amministratore di sostegno dovrebbe attenersi nel suo futuro lavoro, ovvero tratteggiare le linee generali che l’esistenza del proprio figlio dovrà seguire in futuro con riguardo a tre importanti aspetti che si possono paragonare allo “scooby-do”, aspetto personale, aspetto sanitario e aspetto patrimoniale.

La finalità primaria della misura di protezione è la cura della persona, che trova la propria consacrazione negli articoli 404 e seguenti del c.c., ossia la capacità di ascolto dei bisogni e dei desideri del soggetto debole, oltre che la valutazione delle sue aspirazioni. Funzione strumentale invece avrà l’amministrazione del patrimonio rispetto alle esigenze di cura.

Deve trattarsi di un progetto di rete volto a raggiungere dei traguardi, a rimuovere degli ostacoli o degli impedimenti, tutto finalizzato a non mortificare e a non abbandonare.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?