27.07 - Le DAT, nel caso di sopravvenuta incapacità del beneficiario, sono vincolanti per l’amministratore di sostegno?

La risposta al quesito può essere tratta dal dettato dell’art. 4, co. 5 L. 219/2017, secondo cui le D.A.T. possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 

Dunque, la legge prevede la possibilità che le D.A.T. possano essere disattese con l’accordo tra il fiduciario e il medico. 

Nell’ipotesi in cui il fiduciario non sia stato indicato e il Giudice Tutelare abbia provveduto alla nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 4, co. 4. L. 219/2017, potrebbe insorgere un conflitto tra quest’ultimo ed il medico in ordine alla concreta esecuzione delle D.A.T. Il conflitto andrà risolto dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge citata. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?