27.06 - Se il paziente ha lasciato DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) volte alla rinuncia o rifiuto di trattamenti sanitari "salva-vita", è necessaria la nomina dell’amministratore di sostegno?

La L. 219/2017 prevede che i privati possano redigere DAT che comportino anche la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente (v. art. 4, interpretato alla luce dell’art. 1 della legge citata). Il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario, che ha il compito di farne le veci e di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie secondo i poteri attribuitigli nelle DAT. 

Nel caso in cui vi sia un fiduciario cui sia stato attribuito il potere di esprimere il rifiuto o la rinuncia di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente, di regola, non sarà necessaria la nomina di un amministratore di sostegno con poteri decisionali in questo ambito. In particolare, nel caso di conflitto tra il fiduciario ed il medico rispetto alle scelte da prendere nell’interesse del paziente, la decisione sarà direttamente rimessa al giudice secondo le modalità previste dall’art. 4, co. 5, che rinvia all’art. 3, co. 5. 

La nomina di un amministratore di sostegno potrebbe, invece, rendersi necessaria quando, da un lato, il disponente non abbia provveduto a nominare un fiduciario, o non gli abbia attribuito poteri rispetto alla rinuncia o al rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza o, d’altro lato, il fiduciario non abbia accettato l’incarico o vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace. In questi casi, ai sensi dell’art. 4, co. 4, “le DAT mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente”. Si procede alla nomina di un amministratore di sostegno, dice il legislatore, “in caso di necessità”, cioè, si può interpretare, in quelle ipotesi in cui il personale curante abbia dei dubbi sulla validità (v. artt. 4, co 1 e 6) o efficacia (v. art. 4, co. 5) riguardo alle DAT. I dubbi interpretativi possono riguardare i curanti stessi o altre persone vicine al malato, che, pur senza avere poteri diretti di rappresentanza, ritengano che la sua volontà sia male interpretata. Costoro potranno fare ricorso diretto al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 404 ss. c.c. o, qualora non rientrino tra i soggetti di cui all’art. 406, fare una segnalazione al pubblico ministero. Il giudice valuterà di caso in caso se tali dubbi siano fondati e se sia necessario procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno.


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