27.05 - L'amministratore di sostegno a cui sia conferita la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario ha il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita?

Come per ogni altra questione che attiene all’individuazione degli interessi e dei bisogni del beneficiario ed al conseguente conferimento dei relativi poteri all’amministratore di sostegno, anche, e a maggior ragione, il potere di rifiutare trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita deve essere esplicitamente conferito dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 404 ss. c.c. Non sembra, dunque, sufficiente un generico potere di “rappresentanza esclusiva” in ambito sanitario (v. in questo senso anche Corte cost. n. 144/2019); oltretutto, il “rifiuto” di un trattamento “proposto” dal personale sanitario, che dunque lo considera “appropriato e necessario” al mantenimento in vita, implicherebbe un conflitto su quanto corrisponda all’interesse del beneficiario, destinato, comunque, a giungere innanzi al giudice tutelare ai sensi dell’art. 3, co. 5, L. 219/2017. 

Sarà, in definitiva, il giudice a valutare caso per caso l’opportunità/necessità di conferire poteri di tal fatta all’amministratore di sostegno, con “esclusivo riguardo alla cura ed interessi della persona del beneficiario” (così ancora Corte cost. n. 144/2019), delimitando di fatto l’interazione tra poteri e doveri di protezione del personale sanitario e poteri e doveri dell’amministratore di sostegno. Tra gli elementi che incidono su questa valutazione si segnalano: le condizioni di salute del paziente, l’efficacia e gravosità delle opzioni terapeutiche disponibili, la sussistenza di previe volontà del beneficiario (consenso ed indicazioni validamente espresse prima dell’evolvere della malattia, pianificazione condivisa di cure, disposizioni anticipate di trattamento) o di altri indici dai quali evincere suoi particolari «bisogni e aspirazioni», il contesto in cui il paziente è accudito (familiare, domicilio indipendente, residenziale, ospedaliero), il tipo di relazione esistente tra l’amministratore di sostegno (familiare, persona convivente o comunque affettivamente vicina, professionista estraneo, ecc.) ed il beneficiario, la possibilità ed opportunità di dar voce ad altre persone vicine al beneficiario.


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