Occorre, innanzitutto, stabilire se si versi in una situazione di “urgenza” o “emergenza”.
In caso affermativo, trova applicazione l’art. 1, co. 7, L. 219/2017, secondo cui “il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”.
Una volta superata la fase di “emergenza” o di “urgenza”, potrà darsi corso alla procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, ad esempio, su istanza dei responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella cura della persona (art. 406 c.c.).
Se, invece, le condizioni del paziente, per quanto “critiche”, non sono tali da configurare una situazione di “urgenza” o di “emergenza”, si possono formulare le seguenti soluzioni:
- si procede alla nomina di un amministratore di sostegno; in tal caso, troverà applicazione l’art. 3, co. 4, L. 219/2017, secondo cui “nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere;
- nel caso in cui il paziente, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, abbia espresso, attraverso le DAT, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (art. 4, co. 5, L. 219/2017);
- rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può, infine, essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità (art. 5, co. 1, L. 219/2017).