26.18 - Nel caso di dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti che tipologia di poteri possono essere attribuiti all’amministratore di sostegno? L’amministratore di sostegno può assistere il beneficiario nell’affrontare un percorso terapeutico?

La risposta è sempre affermativa: “l’art. 405 c.c. (il quale prevede la possibilità di nomina dell’amministratore di sostegno anche per la “cura” del beneficiario) va inteso nel senso che, pur trattandosi di scelte personalissime e di diritti costituzionalmente tutelati, l’amministratore ben può essere autorizzato a sostituirsi nel diritto di autodeterminazione del beneficiario prestando in sua vece il consenso informato alle prestazioni sanitarie e al ricovero in mancanza di espresso dissenso manifestato del beneficiario medesimo” (Trib. Catania, sez. I, 22 settembre 2006)

La ludopatia può sconfinare in una vera e propria patologia. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di una vera e propria dipendenza, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti.

L’amministrazione di sostegno è perciò indicata come misura assolutamente adeguata: l’amministratore dovrà quindi seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili.

Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura (v. Tribunale di Varese, sez. civ., 25 novembre 2009)


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?