26.17 - Sebbene l’amministrazione di sostegno non possa presentarsi come sostitutiva alla procedura di trattamento sanitario obbligatorio, l’amministratore può svolgere comunque un ruolo significativo nella stessa e nell’esecuzione della misura coattiva?

Il ricorso allo strumento del T.S.O (trattamento sanitario obbligatorio) è previsto dalla legge solo nei confronti di persone che sono affette da malattie mentali (art. 2, co. 1, L. 180/1978; art. 34, co. 2, L. 833/1978). Gli artt. 33-35 L. 833/1978 disciplinano i trattamenti sanitari volontari e obbligatori (TSO). Questi ultimi sono disposti quando il malato di mente rifiuti, pur necessitandone, accertamenti e cure riguardanti la propria patologia psichica. Essi hanno dunque ad oggetto proprio la malattia mentale. Alla situazione appena descritta non è applicabile l’amministrazione di sostegno. Tale normativa non potrebbe trovare diretta applicazione in una condotta o attribuzione di potere positivo in capo all’amministratore di sostegno, dovendo il decreto autorizzativo limitarsi, se del caso, a concedere a quest’ultimo la facoltà di impulso/sollecitazione all’attivazione della procedura prevista per il trattamento sanitario obbligatorio. L’amministratore potrebbe altresì adoperarsi per rendere effettivi diritti che la normativa prevede a favore del soggetto coartato al trattamento, assicurando che la procedura avvenga «nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura» (art. 33, co. 5, L. 833/1978). Inoltre, nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, il paziente, che ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno (art. 33, co. 7, L. 833/1978), potrebbe essere aiutato dall’amministratore di sostegno a maturare la decisione di proseguire volontariamente le cure. L’amministratore di sostegno potrebbe, inoltre, assicurare quelle “condizioni” e quelle “circostanze” idonee ad evitare la degenza ospedaliera (art. 34, co. 4, L. 833/1978). Infine, l’amministratore di sostegno potrebbe proporre ricorso avverso il provvedimento convalidato dal giudice tutelare e rappresentare il beneficiario nel processo davanti al Tribunale. 


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