26.16 - L’amministratore di sostegno può imporre un trattamento sanitario “salva-vita” qualora il beneficiario lo rifiuti?

(es.: nutrizione e/o idratazione artificiali; respirazione artificiale, ecc.)

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato concepito al fine di prestare una migliore protezione ai diritti dell’uomo, protezione che impone il rispetto delle scelte personali, ove queste siano autentiche e consapevoli. Pertanto, in assenza di problemi psichici tali da limitare l’autonomia del beneficiario, deve escludersi che l’amministratore di sostegno possa agire contro la volontà del beneficiario stesso, anche se si tratti di proteggerlo da possibili conseguenze dannose di suoi comportamenti (come, ad esempio, il rifiuto consapevole di nutrirsi). L’art. 410 c.c., infatti, esalta il rispetto delle aspirazioni del beneficiario e tutela il suo diritto al dissenso.  Quindi, ferma restando la difficoltà di scindere il ruolo del «portavoce» dal ruolo del decisore, è fondamentale sottolineare che l’amministratore di sostegno deve fare riferimento unicamente alla volontà del suo assistito.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?