26.12 - I familiari del beneficiario possono interferire nelle decisioni dell’amministratore di sostegno in ambito sanitario?

In situazioni di emergenza e di incoscienza del beneficiario, i suoi familiari rivestono un ruolo fondamentale e decisivo. 

Si precisa che la scelta dell’amministratore di sostegno non deve necessariamente ricadere sui familiari del beneficiario: deve essere scelto come amministratore di sostegno il soggetto che assicuri al massimo la cura degli interessi del beneficiario. A norma dell’art. 408, ult. Co., c.c., pertanto, il giudice tutelare può anche nominare un soggetto diverso dai familiari dell’amministrato, ove sussistano gravi motivi (v. Corte di Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2013, n. 6861)

Caso per caso la valutazione spetta al giudice tutelare.

A livello di consenso informato al trattamento dei dati sanitari, si segnala un articolo importante del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), nel quale si prevede che il consenso al trattamento, in situazioni di grave pericolo o emergenza, può essere prestato anche da soggetti terzi. Ai sensi dell’art. 82 del Codice dedicato a “Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica” si prevede che “[…] 2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato”.

Senza dubbio la riservatezza dei beneficiari dell’amministratore di sostegno va salvaguardata.

Si tratta, precisamente, di una disposizione che il g.t. inserisce in calce al decreto istitutivo dell’amministratore di sostegno, con cui stabilisce che nei rapporti con i terzi, questi dovrà comunicare esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento (quella cioè che contiene la nomina vera e propria e definisce i compiti attribuiti al vicario), e non invece la motivazione. Ciò trova ragione del fatto che i dati sensibili spesso contenuti anche nella parte motiva del provvedimento non sono rilevanti per i terzi.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?