È dal riconoscimento del principio di autodeterminazione che ci si muove per delineare il diritto soggettivo assoluto alla salute, non soltanto negli aspetti positivi ma anche nei suoi riflessi negativi, con riferimento, cioè, non al potere di consentire attività sanitaria su di sé, ma alla facoltà di escluderla, e quindi rifiutare cure, terapie ed interventi di vario genere sulla propria persona.
Il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari trova preciso fondamento costituzionale: in particolare, l’art. 2 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell’uomo, l’art. 13 Cost., che proclama l’inviolabilità della libertà personale e l’art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, disponendo che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Con l’espressione «consenso informato» si intendono quindi rappresentare diritti di diversa natura e struttura, che, tuttavia, trovano la loro esclusiva fonte di legittimazione nel dettato costituzionale: da un lato, il diritto alla salute come diritto di libertà, o più precisamente la libertà di cura come libertà di acconsentire alle cure (o rifiutare le stesse), e dunque quale regola della volontarietà dei trattamenti sanitari; dall’altro lato, il diritto alla salute come diritto a ricevere informazioni sulle cure, cioè il diritto ad essere informato sulle cure (ma più in generale su tutti i trattamenti, anche non curativi in senso stretto), dunque di ricevere le informazioni necessarie alla formazione del consenso (o dissenso) all’interno dell’alleanza terapeutica col medico.
Entro tali coordinate si colloca dunque il diritto all’informazione che struttura quel processo circolare di partecipazione che inizia con l’informazione, tendenzialmente dal medico al paziente, e termina con la scelta di quest’ultimo, in direzione inversa dal paziente al medico.
Ai principi suddetti si ispirano altresì le norme nelle quali è sancita la promozione dell’autodeterminazione del beneficiario, sia nell’ambito attivazione della misura di sostegno, sia nel corso dello svolgimento dell’attività di amministrazione.
Sicché se ne deve dedurre, proprio in ragione della flessibilità che caratterizza l’istituto, il dovere dell’amministratore di sostegno di fornire le necessarie informazioni al beneficiario, nei limiti della capacità e della competenza da questi dimostrata.