26.09 - Se all’amministratore di sostegno sono attribuiti generici poteri di rappresentanza del beneficiario in ambito sanitario, chi può esprimere il consenso informato alla terapia o al trattamento?

L’art. 6 della Convenzione di Oviedo stabilisce la necessità del consenso sanitario da parte di un rappresentante nel caso in cui il paziente non sia capace di esprimersi: “Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.”

Il soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti quegli atti che non vengono specificatamente individuati dal giudice tutelare, atti tra i quali possono essere ricompresi anche atti personalissimi, che sono quindi sottratti dall'ambito del potere sostitutivo dell’amministratore di sostegno. 

Per esprimere nello specifico il consenso informato in nome e per conto del beneficiario e il consenso ad interventi chirurgici, in quanto atti di straordinaria amministrazione, l’amministratore di sostegno dovrà essere previamente autorizzato dal giudice tutelare.

Comunque, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 144/2019, che si è pronunciata sulla questione di legittimità delle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, l’amministratore di sostegno si deve sempre confrontare con i poteri ricevuti dal giudice e, prima ancora, con la capacità di comprendere la volontà attuale o pregressa del soggetto amministrato, qualora questa possa, in qualsiasi modo, essere ricostruita. (art. 3, co. 4 e 5, L. 219/2017). 

L’amministrazione di sostegno deve quindi aprirsi sempre ad una lettura costituzionalmente orientata e in armonia con la ratio dell'istituto, che permette di adeguare la misura adottata dal giudice tutelare, di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, alla situazione concreta del momento della decisione e di modularla nel tempo all'eventuale cambiamento della condizione dell'amministrato senza mortificarne la dignità e la libertà. 


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