L’istituto dell’amministratore di sostegno è strumento sufficientemente duttile da adattarlo ad ogni situazione, senza limitare l’autodeterminazione del soggetto tutelato e senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità.
Certo è difficile immaginare l’operatività del diritto/dovere all’informazione in ambito sanitario in presenza di una totale incapacità del beneficiario ove in capo a quest’ultimo non residui alcuna autonomia.
Per cui, nei casi in cui la volontà del beneficiario non sia esprimibile, perché condizionata da una patologia che impedisce una corretta rappresentazione dell’intervento terapeutico e delle conseguenze della sua realizzazione o omissione, l'amministratore può essere investito del potere di ricevere le necessarie informazioni sul trattamento o sulla terapia da intraprendere.
I medici pertanto saranno tenuti a fornire tutte le necessarie informazioni sulle opzioni terapeutiche e relativi rischi all’amministratore di sostegno, nel caso di volontà non esprimibile dall’amministrato, perché condizionata da patologia che impedisce una corretta comprensione.
In caso contrario però, cioè di capacità del beneficiario di comprendere le informazioni sanitarie, anche l’amministratore di sostengo va informato dal personale medico su trattamenti e terapie, nel caso in cui gli siano stati conferiti poteri concorrenti di rappresentanza in ambito sanitario.
Viceversa nel caso in cui all’amministratore facciano capo i poteri esclusivi attinenti le scelte in materia sanitaria, questi sarà l’esclusivo interlocutore del personale sanitario, ma il medico dovrà comunque informare il paziente e tenere in conto le sue istanze (art. 37 cod. deont. Medica)