25.13 - Il rendiconto può essere impugnato? Se sì, da parte di chi e con quali modalità? E per quali motivi?

Vi sono casi in cui il rendiconto può essere impugnato. La distinzione fra rendiconto annuale e rendiconto finale parrebbe condurre ad una differenza di disciplina. L'art. 380 c.c. che regolamenta il deposito del rendiconto annuale come visto non parrebbe imporre al Giudice Tutelare l'emissione un decreto motivato di approvazione. In difetto di specifico provvedimento di approvazione, verrebbe a mancare l'atto eventualmente da impugnare e nessun rimedio giuridico sembrerebbe essere a disposizione. Questa lacuna però parrebbe essere colmata dall'art 386 c.c., il quale, come visto impone a Giudice Tutelare di emettere un decreto di approvazione o di rigetto del rendiconto finale, e tale decreto certamente può essere impugnato dal beneficiario (o dai suoi eredi, che sono soggetti diversi dai parenti che possono presentare il ricorso per l'apertura dell'ads ovvero domandare la sostituzione dell'amministratore) ovvero dall'amministratore di sostegno in caso di rigetto. Il rendiconto finale, infatti, dovrebbe essere un riassunto complessivo della gestione, mentre i rendiconti annuali avrebbero solo la funzione di informare il Giudice Tutelare in merito all'andamento della procedura ed avrebbero carattere prodromico e strumentale al rendiconto finale. Quindi sarebbe logico dedurre che con l'impugnazione del rendiconto finale si possano anche impugnare anche i precedenti rendiconti annuali.

Occorre osservare peraltro come la prassi instaurata preveda l'approvazione del rendiconti annuali e quindi che vi sia un espresso provvedimento del Giudice Tutelare suscettibile di essere impugnato. E in questo caso si pone la domanda chi possa impugnarlo. 

A parte il beneficiario, si pone il dubbio se possano farlo i soggetti legittimati ex art. 417 c.c. E il dubbio non sembra facilmente risolvibile: la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I n° 9470/2000) sembrerebbe lasciare intendere in alcuni obiter dicta che in effetti i parenti possano procedere all'impugnazione, ma stante l'assenza di norme esplicite in tale senso, si potrebbe anche argomentare che il legislatore abbia inteso escludere i parenti da qualsiasi ingerenza nella gestione di un procedimento che ha come unica finalità il benessere del beneficiario, tanto da escludere i congiunti nel caso in cui i loro dissidi pregiudichino il soggetto debole. 

Per quanto concerne il rendiconto finale, l'art 386 c.c. è un po' più chiaro, indica espressamente come legittimati gli “interessati” e quindi, per quanto applicabile la norma all'amministrazione di sostegno, dovrebbero poter agire il beneficiario (e per lui il nuovo ads in caso di sostituzione) e lo stesso amministratore di sostegno in caso di rigetto. E pare comunque assodato che  possano impugnarlo gli eredi del beneficiario, in quanto ereditano anche le azioni che spetterebbero al beneficiario stesso.

Più dubbio che possa agire il pubblico ministero, in quanto le azioni a tutela spettano agli eredi, oppure al nuovo ads oppure, al beneficiario stesso che, se cessata la procedura, ha piena capacità di tutelarsi da solo.

Proceduralmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 386 c. 3 c.c.  e art. 45 c.3 disp. att. c.c., la domanda di impugnazione va proposta al Tribunale ordinario che decide in sede contenziosa e quindi non va proposto semplice reclamo. Il provvedimento del Tribunale sarà poi appellabile in Corte d'Appello, la quale potrà continuare gli accertamenti di merito in ordine alla gestione, ma proprio perché l'indagine è attinente al merito il provvedimento della Corte d'Appello non potrà essere impugnabile in Cassazione (Cass. Civ. 1° luglio 2008 n° 17596).

Non è superfluo sottolineare che l'azione è consentita anche in caso di mancato deposito del rendiconto stesso (ipotesi non infrequente) o di deposito oltre il termine.

I soggetti legittimati hanno un tempo estremamente ampio per agire: l'art. 387 c.1 c.c. fissa il termine di prescrizione dell'azione in cinque anni dalla data in cui il giudice si è pronunciato sul conto stesso. 

Quid iuris nel caso in cui il rendiconto non venga depositato e dunque il giudice tutelare non si sia pronunciato su di esso? Il combinato disposto dell'art. 2941 c. 3 c.c. (che dispone la sospensione della prescrizione delle azioni tra tutore e interdetto fino a quando il conto non si stato reso ed approvato) e dell'art 387 c.1 c.c. fa intendere che l'operato dell'amministratore di sostegno sarà contestabile in ogni tempo, sino a quando non avrà provveduto al deposito e sino a quando lo stesso non sarà stato approvato. 

Un rendiconto può non essere approvato ovvero può essere impugnato ai sensi dell'art. 386 c.c. qualora presenti delle irregolarità o lacune, quindi in pratica quando non vi siano entrate o uscite segnate o giustificate, oppure non abbia continuità temporale, ovvero non consenta di ricostruire il patrimonio e vari movimenti di beni e denaro. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?