In caso di mancata approvazione del rendiconto si è in presenza di un provvedimento del Giudice Tutelare che non approva l'operato dell'amministratore di sostegno. Non sono infrequenti i casi in cui il Giudice Tutelare più che non approvare formalmente il rendiconto, prima di emettere il decreto di approvazione convochi l'amministratore a chiarimenti ex art. 44 disp. att. c.c. ovvero gli domandi una integrazione documentale. L'eventuale decreto di mancata approvazione può essere impugnato dall'amministratore di sostegno con le modalità di cui all'art. 386 c.c. se si tratta di rendiconto finale ovvero, probabilmente, mediante reclamo al Tribunale ai sensi dell'art 45 disp.att. c.c. in caso di rendiconto periodico. La mancanza di approvazione del rendiconto non è causa automatica di sostituzione dell'amministratore di sostegno, ma certo ne costituisce un buon fondamento.
Un rendiconto non approvato espone l'amministratore di sostegno a possibili azioni di responsabilità e di risarcimento del danno, dato che l'art. 382 c.c. (richiamato dall'art. 411 c.c.) espressamente stabilisce che l'amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde per ogni danno a lui cagionato.