Da un punto di vista strettamente giuridico, non pare vi siano dubbi sul fatto che il beneficiario possa ottenere visione del rendiconto riguardante il suo patrimonio. Il procedimento è incentrato sulla sua persona, ha ad oggetto il suo benessere, è l'unico soggetto, secondo giurisprudenza consolidata, al quale deve essere comunicata l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Molti più dubbi vi sono in relazione al diritto dei parenti di accedere al rendiconto stesso. Come detto, ai sensi dell'art. 380 c.c., l'ads deposita il rendiconto annuale al Giudice Tutelare, il quale può chiedere osservazioni ai parenti, ma non è obbligato a procedere in tal senso. D'altro canto l'art. 413 c.c. conferisce legittimazione attiva ai parenti per richiedere la sostituzione dell'amministratore di sostegno, ma nulla dice quanto ad altre richieste e facoltà. Ci sarebbe spazio per sostenere che possano anche accedere agli atti, ma si potrebbe sostenere anche che, non essendoci una norma esplicita, non esiste un diritto dei congiunti a vedere il rendiconto.
Vi è da dire che la prassi diffusa di non suddividere in Cancelleria i fascicoli del procedimento di apertura dell'ads dal fascicolo della procedura vera e propria (come distinti sono il procedimento di interdizione e la gestione della tutela vera e propria ) lascia delle zone d'ombra, per cui i parenti che si sono costituiti nel procedimento di apertura in realtà appaiono legittimati ad un continuo accesso agli atti, reso ancora più agevole in caso di parente costituito con un difensore che può accedere al fascicolo telematico e che quindi può visionare gli atti senza recarsi in cancelleria. Nel caso in cui un parente non costituito nel procedimento introduttivo intenda visionare il fascicolo, solitamente viene invitato a presentare un'istanza di accesso agli atti, che non viene rigettata semplicemente sulla base di motivi procedurali ma eventualmente per motivi di opportunità/merito. Molto dipende dalle circostanze (conflittualità dei parenti, attività apertamente ostruzionistica nei confronti della misura di protezione etc.), infatti vi è ampia casistica casi di autorizzazione di accesso agli atti in un'ottica di trasparenza coltivata da molti Tribunali.
Nell'ipotesi di decesso del beneficiario, pare invece pacifico che gli eredi del beneficiario possano avere accesso agli atti (Cass. Civ. I sez. 9470/2000): non è superfluo osservare come tale diritto spetti agli eredi e non genericamente ai parenti o conviventi indicati dall'art. 417 c.c.