25.10 - Il GT deve procedere all'approvazione formale del rendiconto?

Nulla viene detto dalle norme per il rendiconto annuale ex art. 380 c.c., che in teoria non parrebbe suscettibile di approvazione vera e propria: occorre osservare peraltro come la prassi instaurata nella giurisprudenza preveda che il Giudice approvi anche i rendiconti annuali, anche se con modalità snelle ed agili (Trib. Milano 19/11/02). L'art. 386 c.c. (che si applica anche all'amministrazione di sostegno atteso il richiamo espresso dell'art. 411 c.c.) invece disciplina il rendiconto finale, ossia il rendiconto conclusivo dell'attività dell'amministratore di sostegno, sia per chiusura della procedura sia per sostituzione dell'amministratore. Nel caso del rendiconto finale, lo stesso dovrebbe essere approvato dal Giudice Tutelare previo parere del beneficiario (se ciò è possibile). Se nel caso di sostituzione dell'ads si potrebbe porre il dubbio della necessità del parere del beneficiario, magari in condizioni non tali da poterlo fornire, il problema si pone in maniera molto più stringente in caso di chiusura della procedura per il caso di decesso: in questo caso a fare le veci del beneficiario sono gli eredi che ben potrebbero fare osservazioni. Tale diritto degli eredi pare essere stato riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. Civ. I sez. 9470/2000). E' da osservare che nella prassi, anche per i rendiconti finali, il Giudice Tutelare non richiede il parere agli eredi, spesso sconosciuti. Resta però il loro diritto all'eventuale impugnazione.

Secondo Corte appello Cagliari, 30/11/2017, la sentenza che decide l'impugnazione proposta avverso approvazione del rendiconto finale da parte del giudice tutelare, relativa a procedura di amministrazione di sostegno, è impugnabile avanti la Corte d'appello. Nel giudizio di impugnazione avanti al tribunale deve intervenire il pubblico ministero, in quanto litisconsorte necessario, a pena di nullità della sentenza, con remissione del giudizio al primo grado.

Da notare le responsabilità penali anche collegate. Infatti, si è ritenuto che la condotta dell'amministratore di sostegno che omette di adempiere al deposito del rendiconto finale delle sue attività integra il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p., da ritenersi reato di pericolo indipendente dall’eventuale nocumento per il beneficiario che ne possa derivare (Cass. 14/12/2016, n. 10879). Del pari, si è ritenuto che integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione, si appropria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi (Cass. n. 50754/2014, muovendo dalla natura di pubblico ufficiale dell’ads, al pari del tutore, anche sulla scorta dell’obbligo di rendicontazione annuale che gli incombe).


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