25.08 - L'AdS è tenuto a presentare il conto della gestione? In tal caso come deve procedere?

A norma dell'art. 380 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c. l'amministratore di sostegno è tenuto a presentare il rendiconto della sua gestione. Se per le tutele il rendiconto deve essere annuale, per l'amministrazione di sostegno la cadenza potrebbe avere una frequenza diversa. Ai sensi dell'art. 405 c.5 n°6 nel decreto di nomina infatti deve essere stabilita la periodicità con la quale l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta. E' ben vero che tecnicamente il rendiconto è una cosa differente da una relazione al giudice tutelare, ma in genere si ritiene tale relazione assorbente rispetto all'obbligo di rendiconto.

L'amministratore deve quindi depositare in Cancelleria una relazione contenente il conto economico della gestione, le entrate e le uscite, le causali delle stesse, i debiti ed i crediti nonché deve descrivere il patrimonio, il tutto senza tecnicismi eccessivi.

Al termine dell'incarico l'amministratore di sostegno a norma dell'art. 385 c.c. è tenuto alla presentazione del rendiconto finale del suo operato entro due mesi dalla cessazione, salvo proroga concessa dal Giudice Tutelare su istanza di parte.

Mentre non vi è dubbio sul fatto che il Giudice Tutelare debba procedere all'approvazione del rendiconto finale e quindi è tenuto emettere un decreto motivato di approvazione o rigetto, vi sono più dubbi per i rendiconti periodici.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?