L'amministratore di sostegno, a norma dell'art. 380 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c., deve presentare il conto della propria gestione al Giudice Tutelare. A lui, come detto e non ai parenti.
Occorre osservare che l'art. 380 c.2 c.c. espressamente stabilisce che il Giudice Tutelare può sottoporre il conto della gestione all'esame di parenti o affini. Tale norma significa che non esiste un diritto in capo ai parenti (si badi, parenti e non i soggetti espressamente indicati come legittimati a proporre il ricorso, quindi con una accezione più ampia) di ottenere il conto della gestione.
Tale potere ha carattere assolutamente discrezionale: il congiunto in astratto può dunque richiedere di visionare il conto e di fare osservazioni, come detto non constano provvedimenti di rigetto sulla base di motivi procedurali, ma è mera facoltà del Giudice Tutelare concederne l'accesso. Potrebbe anche accadere che sia il Giudice stesso, in difetto di alcuna richiesta, a decidere di richiedere ai parenti di esaminare il rendiconto, in assenza di alcun impulso di parte.