25.06 - I familiari possono interferire con le scelte dell'amministratore di sostegno?

Per familiari si debbono intendere i soggetti indicati dall'art. 417 c.c. (oltre al partner delle unioni civili equiparato dopo l’entrata in vigore della L. 76/2016), richiamato dall'art. 406 c.c. Tali persone sono i legittimati attivi a proporre la domanda per l'apertura dell'amministrazione di sostegno: se non vi è alcun dubbio che possano proporre la domanda, maggiori perplessità vi sono sul prosieguo. La Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che la mancanza di notifica della fissazione di udienza di audizione del beneficiario ad uno dei congiunti di cui sopra, ovvero la mancanza di audizione degli stessi nel corso del procedimento di apertura, non comporta la nullità del procedimento (Cass. Civ. VI. Sez., 25 luglio 2014, n. 17032), essendo solo il diretto interessato, ossia il beneficiario, l'unico che deve essere messo a conoscenza della procedura e che deve essere sentito.

Quando la procedura si è aperta ed è stato nominato l'amministratore di sostegno non sono però infrequenti i casi in cui i familiari vorrebbero interferire con la gestione del beneficiario, specie nei casi in cui è stato nominato un professionista proprio per la presenza di conflitti familiari.

E' compito dell'amministratore di sostegno provvedere ai bisogni morali e materiali del beneficiario: gli strumenti a disposizione sono i più diversi e nulla vieta (anzi, è auspicabile) che l'amministratore di sostegno si possa avvalere dei familiari per l'espletamento dell'incarico. Potrà ad esempio farsi riferire periodicamente in merito alle condizioni del beneficiario, oppure potrà affidare loro una provvista per le necessità materiali, potrà confrontarsi con loro per comprendere e risolvere le problematiche gestionali.

Quando i rapporti fra beneficiario, amministratore di sostegno e familiari sono buoni e collaborativi, una “ingerenza” dei familiari nelle decisioni dell'amministratore di sostegno è anche auspicabile, in quanto è dovere di quest'ultimo tenere in debito conto tutti i fattori e consigli che possano consentire il benessere del beneficiario. 

Diverso è il caso in cui l'amministratore di sostegno persegua un progetto nell'interesse del beneficiario non condiviso dai familiari o vi sia conflitto fra i familiari ed il beneficiario.

La legge prevede che sia l'amministratore, nell'ambito dell'oggetto dell'incarico e in relazione ai desideri del beneficiario, compatibilmente con le sue risorse, a stabilire quali decisioni debbano essere prese, assumendosene le responsabilità. Non vi è norma alcuna che attribuisca il diritto ai familiari di contestare o impedire le decisioni dell'amministratore di sostegno. 

Nella pratica, l'ingerenza dei familiari può assumere varie forme, dalla pretesa di avere un rendiconto delle spese (ma l'art. 380 c.c. stabilisce che il rendiconto annuale deve essere presentato al Giudice Tutelare e non ai parenti), dalla contestazione dell'operato dell'amministratore, che si estrinseca frequentemente nel deposito di segnalazioni ed istanze di convocazione e chiarimenti, fino a giungere alla richiesta di sostituzione. Per quanto concerne l'esplicita richiesta di sostituzione, è l'art. 413 c.c. che conferisce ai familiari il diritto di richiederla. Invece per gli altri casi, occorre osservare che non paiono risultare pronunce di rigetto di segnalazioni o istanze proposte dai parenti sulla base di una carenza di legittimazione ad agire degli stessi, lasciando intendere che la prassi giurisprudenziale considera ammissibili tali istanze. Stante l'assenza di pronunce in merito, resterebbe da chiarire se il mancato rigetto per motivi procedurali sia dovuto al fatto che il Giudice Tutelare ritenga che i soggetti di cui all'art. 417 c.c. siano comunque legittimati a proporre richieste nel corso della procedura, anche sulla base del disposto dell'art. 413 c.c., ovvero ritenga che quanto pervenga nel fascicolo  costituisca una fonte di informazioni generiche che egli è tenuto a prendere in considerazione in base al suo ruolo, così come stabilito dall'art. 407 commi 3 e 4 c.c. 

Le conseguenze del deposito di tali segnalazioni ed istanze nel merito non possono che essere di grande concretezza e praticità. Il Giudice Tutelare può richiedere all'amministratore di sostegno una relazione a chiarimento del suo operato, ovvero può convocare le parti, avendo sempre però come linea guida l'interesse del beneficiario. E' chiaro che ogni caso è a sè stante. Un Giudice Tutelare che riceve ogni mese una richiesta o una segnalazione, dopo aver verificato e condiviso l'operato dell'amministratore di sostegno, tenderà ad archiviare le richieste senza emettere alcun provvedimento. Viceversa, se la segnalazione è ben documentata, e magari proveniente da una parte che durante la fase istruttoria ha tenuto una condotta processuale non oppositiva al procedimento, tenderà a darvi maggiore credito e magari, dopo aver sentito l'amministratore di sostegno, emetterà un provvedimento che potrà richiedere all'amministratore di sostegno di compiere attività precise, di astenersi dal compierle, fino ad arrivare alla sostituzione dell'amministratore.

E' doveroso segnalare che nella prassi la sostituzione dell'amministratore di sostegno non è sempre dettata da motivi di mala gestio, anzi. Più spesso sono ragioni di opportunità, proprio come il difficoltoso rapporto con i familiari o con il beneficiario, che inducono alla sostituzione, nella speranza che un soggetto diverso, con sensibilità diversa, possa essere più efficace nel suo operato.


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