25.05 - L'amministratore di sostegno è libero di vendere o acquistare immobili o beni mobili registrati?

Le due ipotesi contemplate, ossia l'acquisto o la vendita dei suddetti beni, sono disciplinate rispettivamente dagli art. 374 e 375 c.c., richiamati dall'art. 411 c.c. L'amministratore di sostegno deve dunque ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare sia per vendere che per acquistare. 

Nell'istanza da proporre al Giudice Tutelare debbono essere motivate adeguatamente le ragioni sottese all'acquisto o alla vendita: infatti deve ravvisarsi sempre un interesse del beneficiario al compimento dell'atto. In caso di vendita, tale interesse può essere costituito certamente dalla necessità di ottenere liquidità nel caso di vendita del bene, a fronte però di quadro economico finanziario che illustri la necessità (o almeno l'opportunità) di procedere. Può anche essere costituito dalla necessità di evitare spese, come ad esempio nel caso di bene immobile fonte di oneri eccessivi ovvero dell'autoveicolo non più utilizzato e soggetto al pagamento di imposte ed assicurazione.

Nell'ipotesi dell'acquisto l'istanza ben può essere motivata con l'illustrazione del miglioramento della qualità della vita del beneficiario ovvero con la soddisfazione di un suo desiderio, dato che a differenza dell'interdizione, ove il dato economico patrimoniale è sempre in primo piano, il motore dell'intera procedura di amministrazione di sostegno è il benessere dell'amministrato.

Nell'istanza deve essere anche illustrata la congruità economica dell'operazione.

Chiaramente tale aspetto è più delicato e valutato con maggior rigore nell'ipotesi di alienazione del bene. In caso di vendita di immobili la prassi più corretta sarebbe quella di corredare l'istanza con una perizia asseverata di un professionista che attesti il valore minimo di mercato del bene. In realtà l'art. 375 c.c. non richiede espressamente una perizia asseverata, sebbene la prassi di diversi Tribunali in composizione collegiale ritenga la produzione di tale perizia requisito ineludibile per la pronuncia. In pratica non è infrequente, anche considerata la maggior elasticità del Giudice Tutelare che si pronuncia nelle procedure di amministrazione in vece del Collegio, il caso di autorizzazione rese sulla base di mere stime da parti di agenti immobiliari ovvero di altri soggetti (es. amministratori di condominio, geometri) che si assumono la responsabilità di indicare per iscritto il valore del bene.

L'amministratore di sostegno dovrà avere cura, per evitare di proporre diverse istanze al Giudice Tutelare, di indicare un importo minimo per la vendita, in modo da essere già autorizzato per cifre superiori che dovesse poter ottenere e dovrà farsi autorizzare espressamente ad avvalersi di intermediari (e al loro pagamento), indicando anche la percentuale massima di provvigione da corrispondere eventualmente. Risulta parimenti opportuno, ancorché non necessario, richiedere l'autorizzazione al compimento di tutti gli atti eventualmente connessi (a titolo esemplificativo, la stipula di contratti preliminari).

Per i beni mobili registrati, quali autoveicoli o motoveicoli, il prezzo minimo di vendita viene individuato sulla base delle stime periodicamente effettuate dalle riviste specializzate.

Sia per gli immobili che per i beni mobili registrati può ben accadere che il prezzo di stima non possa essere realizzato per variazioni di mercato nel tempo, ovvero possa essere realizzato con tempi lunghi non compatibili magari con le esigenze del beneficiario.

In tale caso il Giudice Tutelare può autorizzare una vendita al prezzo inferiore di stima, purché la richiesta venga ben motivata e condivisa nel merito. Tipico caso è costituito dall'impellente necessità di vendita di un immobile per far fronte ad un improvviso aggravamento delle condizioni di salute del beneficiario che richiede un aumento consistente di spesa per l'assistenza, non fronteggiabile altrimenti in modo rapido.

Per quanto concerne gli acquisti, non è necessario dimostrare se la spesa venga effettuata al prezzo di mercato, piuttosto appare opportuno illustrare i motivi sottesi all'operazione. Andranno motivate le ragioni che conducono all'acquisto, verranno evidenziati i vantaggi per il beneficiario ma verrà anche evidenziato come complessivamente l'atto in oggetto non vada a squilibrare l'assetto economico patrimoniale del beneficiario: certo, ad esempio, non potrà essere autorizzato l'acquisto di un autoveicolo ad un prezzo tale da lasciare il beneficiario senza liquidità.


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