In linea generale il decreto di nomina stabilisce i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alla gestione quotidiana. Per quanto concerne invece gli atti di disposizione patrimoniale, l'art. 411 c.1 c.c., richiama espressamente l'applicabilità degli art. 374 e 375 c.c. in materia di tutela.
Nel caso degli interdetti vi è in concreto una sostanziale differenza procedurale, poiché l'art. 374 c.c. stabilisce che il tutore deve richiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per acquistare beni, mentre nel caso di vendita deve ottenere l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale, previo parere del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 375 c.c. Per le procedure di amministrazione di sostegno in realtà l'iter risulta semplificato atteso il dettato dell'art 411 c.1 c.c. che prevede che sia il Giudice Tutelare ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 375 c.c.
Nella fattispecie dunque in base al disposto dell'art. 374 c.c. sarà necessaria senz'altro l'autorizzazione del Giudice Tutelare per acquistare beni, riscuotere capitali, cancellare ipoteche, svincolare pegni e assumere obbligazioni che non siano relative al mantenimento, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati sottoposti a condizioni, stipulare contratti di locazione oltre il novennio, promuovere giudizi, mentre in ossequio a quanto previsto dall'art. 375 c.c., occorrerà l'autorizzazione del Giudice Tutelare per vendere beni, costituire ipoteche o pegni, procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi o transazioni o accettare concordati.
Se si ritiene l’elenco tassativo, dovrebbero esser soggetti a specifica autorizzazione solo ed esclusivamente gli atti indicati e di conseguenza, tutto quanto non indicato non dovrebbe essere soggetto a richiesta di autorizzazione. Viceversa, se si ritiene tale elenco meramente esemplificativo, si dovrà ritenere che in casi simili (i.e. in genere gli atti di straordinaria amministrazione) si dovrà richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare. La prassi sembra aver accolto questa seconda impostazione: spesso nel contenuto del decreto di nomina è espressamente stabilito che per tutti gli atti di straordinaria amministrazione in generale l'amministratore di sostegno designato è tenuto a chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Se, a questo punto, alla luce di quanto sopra, il discrimen per valutare se un atto di disposizione patrimoniale necessiti di autorizzazione espressa consiste nel fatto che si tratti o meno di ordinaria o straordinaria amministrazione occorre chiedersi quando si versa nell'uno o nell'altro caso.
La giurisprudenza considera che ci si trovi in presenza di ordinaria amministrazione qualora l'atto sia oggettivamente utile alla conservazione del patrimonio, abbia un valore economico non particolarmente levato in assoluto ed in relazione al patrimonio medesimo e comporti un margine di rischio modesto (cfr Cass. Civ. Sez. III 15 maggio 2003, n° 7546). In realtà, dunque, vi potrebbero anche essere casi di disposizioni patrimoniali che rientrano nell'ordinaria amministrazione, prudenza vuole però che sia opportuno premurarsi di chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare, atteso che la natura di atto di ordinaria amministrazione o meno sulla base dei succitati criteri è pur sempre una valutazione di fatto che l'amministratore di sostegno in carica potrebbe non compiere correttamente.