25.02 - Il beneficiario può assumere decisioni in ordine al suo patrimonio?

Come evidenziato al punto che precede, l'art. 409 c.1. c.c. recita che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Quindi ben può in alcuni casi assumere decisioni autonome in relazione al suo patrimonio, senza nulla dover chiedere all'amministratore di sostegno né al Giudice Tutelare, se il decreto di nomina lo consente.

In ogni caso la nomina di un amministratore di sostegno che agisca in nome e per conto del beneficiario non esclude automaticamente l'amministrato dalle decisioni concernenti il suo patrimonio. L'art. 410 c.1 c.c. dispone che l'amministratore di sostegno deve agire sempre e comunque tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, mentre il successivo comma 2 prevede che l'amministratore di sostegno debba informare il beneficiario in ordine agli atti che intende compiere e che in caso di dissenso l'amministratore di sostegno è tenuto ad informarne il Giudice Tutelare. Questo significa che il beneficiario ha il diritto di conoscere la gestione del suo patrimonio e non solo, ha il diritto di esprimere il suo parere e addirittura di esprimere un dissenso che deve essere considerato. Di più: non solo può esprimere un dissenso e portarlo a conoscenza del Giudice Tutelare, ma è specifico dovere dell'ads portarlo a conoscenza del Giudice Tutelare. Questo, ovviamente, vale sino a quando il beneficiario possa esprimere una valida opinione non viziata da patologia. L'amministratore di sostegno, dunque, cercherà il più possibile di assecondare il beneficiario nelle scelte patrimoniali, magari non variando l'Istituto di credito ove sono custoditi i risparmi perché scelto dal beneficiario stesso, oppure, ove non sia strettamente necessario, non modificando gli investimenti da lui scelti. Oppure, l'ads può decidere di tollerare una modesta morosità di un inquilino di un appartamento di proprietà del beneficiario perché quest'ultimo non desidera procedere allo sfratto di una determinata persona in difficoltà, quando in realtà una efficiente gestione economica imporrebbe un comportamento differente (a tal fine potrà rilevare anche l’esigenza – resa maggiormente drammatica dalla recente pandemia da Coronavirus. di operare una riduzione equitativa del canone, divenuto esoso rispetto alle mutate condizioni di mercato, conservando tuttavia un rapporto contrattuale “ridimensionato” ma comunque ritenuto utile dal beneficiario: sul punto vds. anche l’art. 3 co. 6 bis del D.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, secondo cui l’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?