25.01 - Quali funzioni e poteri ha l'AdS rispetto ai rapporti patrimoniali del beneficiario?

A differenza degli istituti di interdizione e inabilitazione, nei quali le funzioni ed i poteri di tutore e curatore sono indicati dalle norme, nell'ads le funzioni ed i poteri dell'amministratore sono contenuti nel decreto di nomina e sono stabiliti dal Giudice Tutelare a norma dell'art. 405 c. 5 n° 3). Il successivo n° 5) del medesimo articolo inoltre stabilisce che il decreto deve contenere anche l'indicazione dei limiti anche periodici delle spese che l'ads può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui può aver disponibilità. Il contenuto dunque può essere assai ampio e vario.

In primo luogo il decreto di nomina indicherà quali somme può incassare l'amministratore, ad esempio le pensioni, lo stipendio ovvero eventuali canoni di locazione e quali spese potrà affrontare con le risorse del beneficiario. L'elenco può essere specifico e tassativo, ma più spesso è generico, indicandosi più astrattamente lo scopo da raggiungersi con le risorse, come, ad esempio, l'assistenza del beneficiario in tutti gli aspetti dell'esistenza.

L'amministratore di sostegno, sempre nei limiti previsti dal decreto di nomina, in genere sarà titolare di poteri di firma presso gli Istituti Bancari: potrà effettuare versamenti o prelevamenti in banca, disporre bonifici, firmare assegni, ovvero utilizzare servizi di internet banking. Si osserva peraltro che diversi Istituti di credito richiedono espressamente un elenco definito delle operazioni che l'amministratore di sostegno può compiere, non ritenendo esaustiva una generica dicitura che autorizzi l'amministratore di sostegno a gestire i rapporti bancari. Tipicamente, è richiesta dalle Banche un'espressa autorizzazione per l'utilizzo dei servizi di internet banking o di bancomat.

Frequentemente, inoltre, si pone il problema della gestione dei rapporti bancari cointestati con soggetti non sottoposti a misura di protezione: talvolta il Giudice Tutelare indica già nel provvedimento di nomina la facoltà di estinguere tali rapporti, che si presentano di difficile gestione e soprattutto non consentono la trasparenza degli stessi, atteso che altre persone in questo modo potrebbero accedere alle risorse del beneficiario.

Quanto sopra esposto va però raccordato con il disposto dell'art. 405 c. 5 n°4) c .c. in cui si prevede espressamente che nel decreto di nomina debbono essere indicati gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e con il disposto di cui all'art. 409 c.1. c.c., che recita che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Ben può dunque accadere che il beneficiario possa conservare la facoltà di compiere personalmente disposizioni patrimoniali, ad esempio potendo prelevare in banca o disponendo pagamenti, ovvero incassando determinate somme di denaro da gestire in autonomia (es. una pensione ovvero un canone di locazione). Il decreto di nomina potrà prevedere un limite massimo di prelievo per il beneficiario. Dal punto di vista pratico, però, non tutti gli Istituti di credito sono dotati di efficienti procedure per una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, specie per quanto concerne la gestione delle istruzioni in circolarità con altre filiali. C'è il rischio che il beneficiario compia operazioni oltre il limite stabilito recandosi in altra filiale dell'Istituto di Credito, ovvero che si senta opporre limiti che in realtà non sussistono per la difficoltà di poter controllare il decreto di nomina. 

Come detto in precedenza, vi sono atti, stabiliti nel decreto di nomina, che il beneficiario deve compiere con l'assistenza dell'amministratore. Ci si deve dunque domandare cosa si intenda per “assistenza”. 

L'indicazione di atti da compiersi da parte del beneficiario con l'assistenza dell'amministratore è forse l'unico caso in cui viene operato un rimando (neanche espresso) alla disciplina dell'inabilitazione. L'assistenza è un concetto profondamente diverso dalla rappresentanza: in caso di rappresentanza l'atto può essere compiuto validamente solo dall'amministratore di sostegno, come conseguenza della limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre nel caso dell'assistenza rientrano sia le ipotesi di rappresentanza non esclusiva sia tutte le attività di supporto all'attività negoziale. Alla prova dei fatti, occorrerà poi, valutato il singolo caso, considerato se nella fattispecie si tratti di disabilità fisica o psichica, se l'amministratore di sostegno dovrà apporre una firma congiuntamente al beneficiario, se firmerà in sua vece a conclusione di un procedimento decisionale autonomo, oppure se si limiterà a rilasciare un consenso.

Come già osservato, Cass. civile, sez. II, 04/03/2020,  n. 6079 ha sostenuto che l'ads si può configurare come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione; ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.


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