24.07 - Può la persona sottoposta ad AdS disporre dei beni tramite donazione?

È discusso in dottrina se il beneficiario conservi o meno la capacità di disporre dei propri beni per donazione. L’art. 774 c.c., secondo cui “non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni” parrebbe escludere tale legittimazione. Secondo un autore, “di difficile soluzione si presenta il problema concernente la sussistenza o meno della capacità di donare in capo al beneficiario, poiché l’art. 779 c.c., nel richiedere la piena capacità di disporre dei propri beni ai fini della validità di una donazione, sembrerebbe escludere il beneficiario dal novero dei soggetti capaci di donare” (CASSANO, L’amministratore di sostegno).

Altri autori, ad avviso di chi scrive in modo condivisibile, hanno piuttosto rilevato che il problema deve essere risolto caso per caso, avuto riguardo al grado di compromissione della capacità del beneficiario ed alla pericolosità (o persuasitività) della cerchia parentale che lo circonda, nonché, ovviamente, in relazione a quanto il G.T. abbia in concreto disposto nel decreto di apertura dell’amministrazione o successivamente (DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell’amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale, in NGCC, 2004, 29). In effetti, l’introduzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno “spariglia le carte” a quanti erano abituati a ragionare in termini di capacità—incapacità; il tema non è più il “buio” o la “luce” sulla persona, ma i chiaroscuri che sono delineati attraverso il decreto di apertura dell’amministrazione da parte del G.T. Del resto, persino l’interdizione ha recentemente perso la sua tradizionale monoliticità, attraverso la novella dell’art. 427 c.c., ciò che consente all’autorità giudiziari di indicare taluni atti che restano nella sfera di competenza dell’interdetto o dell’inabilitato senza il necessario concorso del tutore o del curatore.

Si deve perciò ritenere che il decreto di apertura dell’amministrazione costituisca il “faro guida” per risolvere questo come altri problemi in tema di legittimazione o residua capacità del beneficiario, avuto riguardo alla regola fondamentale di giudizio secondo cui per tutto ciò che non è affidato alla rappresentanza esclusiva od all’assistenza necessaria dell’ADS, residua integra la capacità di agire in capo al beneficiario (come stabilito dal fondamentale art. 409 c.c.).

Del resto, Corte Cost., 10/05/2019,  n. 114, ha osservato che “Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 774, comma 1, primo periodo, c.c., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. All'interno del codice civile non sussiste alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, comma 4, primo periodo, c.c.”.

Va considerato, altresì, che l’art. 411 c.c. richiama espressamente come applicabile, secondo compatibilità, la norma di cui all’art. 779 c.c., che stabilisce la nullità di ogni donazione a favore del tutore (leggasi ADS) prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto stesso.

In giurisprudenza si è posto il problema dell’applicazione all’ADS dell’art. 777 c.c., che vieta con marginali eccezioni ogni atto di donazione da parte del tutore avente ad oggetto beni dell’interdetto (o minore). Secondo il Trib. Mantova, 7 maggio 2009 (in www.ilcaso.it), la norma è applicabile   anche all’amministrazione di sostegno “stante l’esigenza di tutelare con rigore la posizione del donante di cui sia stata accertata giudizialmente la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi”. Nel caso deciso dal giudice mantovano un amministratore di sostegno avente la qualifica di assessore della Giunta comunale chiedeva l’autorizzazione a sottoscrivere per conto del proprio amministrato un atto di donazione di alcuni immobili al medesimo Comune di cui era organo. Il giudice ha negato l’autorizzazione sulla scorta del rilievo che precede, evidenziando che gli effetti e decadenze di cui all’art. 411 c.c. possono essere disposti, ove occorra, non soltanto nell’ambito del provvedimento quadro di nomina, ma anche in occasione dei singoli interventi e provvedimenti richiesti al G.T. nel corso della gestione dell’amministrazione di sostegno (previo rispetto del contraddittorio).


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