24.05 - Può l’interessato compiere da solo atti minimi relativi alla propria quotidianità, o deve anche per questi passare necessariamente attraverso l’AdS?

In forza della disposizione contenuta nell’art. 409 c.c., l’adozione della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno lascia in ogni caso integra la capacità del beneficiario di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Tale norma si coordina con quanto previsto dall’art. 405 4° co. n. 5 dal quale si evince, sia pure per implicito, che il beneficiario può conservare la disponibilità di somme eventualmente attraverso un controllo di massima da parte dell’amministratore, e sotto la vigilanza del giudice tutelare, ad esempio attraverso la costituzione di un piccolo peculio direttamente utilizzabile dall’interessato.

Assicurare in ogni caso la possibilità per il soggetto ammesso al sostegno di compiere atti minimi di valenza quotidiana, significa necessariamente, ove non si voglia di fatto svuotare tale disposizione, assicurare una corrispondente autonomia finanziaria del beneficiario.

La norma, ad avviso di chi scrive, opera come limite legale all’intervento del Giudice tutelare, sì che anche in presenza di un’amministrazione di sostegno “incapacitante”, dovrà pur sempre riconoscersi all’interessato la concorrente capacità di agire per il compimento di atti minimi, quali l’acquisto del giornale, la spesa per le esigenze alimentari quotidiane, l’acquisto del biglietto per il pubblico trasporto, sino all’acquisto del piccolo regalo di modico valore estrinseco ma, con molta verosimiglianza, di rilevante valore affettivo e morale per la riaffermazione della soggettività del disabile e della capacità dello stesso di porsi ancora al centro di solide e soddisfacenti relazioni umane o sentimentali.

Rispetto a tali atti minimi o della quotidianità, al fine di consentire margini di effettività alla disposizione, dovrà perciò ritenersi esclusa la possibilità di ricorso ad impugnative ed annullamenti, sia ex art. 412, che in base alla norma generale dell’art. 428 c.c. Solo questa soluzione, in effetti, appare tale da rendere effettiva e dal sottrarre allo “spettro” di impugnative, magari “ritorsive” quegli atti di  impegno monetario minimo ma che consentono in concreto all’amministrato di continuare a vivere secondo un accettabile livello di qualità ed inserimento fra i consociati. Si deve peraltro ritenere che questo livello “minimo” sottratto ad impugnative e ricorsi sia non assoluta ma relativo, dipenda cioè anche dal tenore complessivo dei redditi e diritti patrimoniale del beneficiario, come evidenziano i diversi livelli monetari che molto spesso i decreti di apertura dell’ADS lasciano nella libera disponibilità mensile dell’interessato.


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