24.03 - Che accade se l’amministratore viola il dovere di interlocuzione con il beneficiario?

Afferma l’art. 410 c.c. che l’amministratore, nello svolgimento dei propri compiti, deve tenere conto “dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”. Si tratta di una norma dirompente, che segna un’evidente rottura rispetto alla tradizione interdittiva nel trattamento giuridico dei dementi o degli inabili, in grado di segnare una vera e propria svolta nelle modalità di lettura di tutte le disposizioni in tema di doveri ed adempimenti spettanti all’ADS.

Ma se, in concreto, nonostante tale principio, l’ADS operasse in totale spregio delle indicazioni del beneficiario?

Il secondo comma della citata disposizione è esplicito: “l’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice tutelare in caso di dissenso”. Infatti, senza un dovere strumentale di informativa ed interlocuzione quanto declinato dal primo comma rischierebbe di rimanere “lettera morta”. Quindi, sia pure con modulazione da individuarsi in concreto, avuto riguardo ai maggiori o minori  poteri autonomi lasciati in capo al beneficiario, l’ADS dovrà informare il beneficiario degli atti che intende compiere e, in caso di dissenso, informare il giudice tutelare, che vigila sull’andamento dell’amministrazione e, se del caso, può dirimere i contrasti ed indicare le scelte più opportune. Nei casi più gravi o per i dissensi riguardanti gli atti più rilevanti il G.T. avrà cura di adottare le proprie decisioni provocando un contraddittorio e, se del caso, assumendo sommarie informazioni. Anche in questo caso avendo come unico obiettivo la migliore realizzazione degli interessi del beneficiario.

Si ritiene che in caso di dissenso prevalga per l’ADS – salvo i casi di assoluta urgenza - un dovere di astensione, dovendo ricorrere piuttosto, preliminarmente, all’intervento autorizzativo o al “nulla osta” del G.T.

Qualora il dovere di interlocuzione venga violato, ma anche in caso di dissenso o di scelte dannose od illogiche o negligenti compiute dall’amministratore, è previsto che possa essere lo stesso beneficiario a rivolgersi al giudice tutelare al fine di provocarne l’intervento e l’adozione dei più opportuni provvedimenti. È peraltro previsto che tale potere di denuncia al giudice tutelare spetti, altresì, al P.M. od a ciascuno dei soggetti che l’art. 406 c.c. individua come possibili legittimati attivi nella richiesta di nomina dell’ADS, volendo con ciò prevenire il verificarsi di situazioni nelle quali l’inerzia dell’interessato renda sostanzialmente privo di controlli l’amministratore. 

Il G.T. in questi casi provvede con un decreto motivato contenente gli “opportuni provvedimenti”. Si tratterà in genere di indicazioni di ordine materiale o pratico, afferenti sia alla cura personae che alla sfera patrimoniale e che, ulteriormente, non potendo paragonarsi ai decreti di apertura o cessazione dell’ADS non saranno reclamabili alla Corte d’appello né, tantomeno, ricorribili per Cassazione, ma unicamente reclamabili avanti al Tribunale, che provvederà in composizione collegiale.

Fra i provvedimenti opportuni, nei casi limite, si possono annoverare la sospensione o la sostituzione dello stesso amministratore, soprattutto laddove si assista all’adozione da parte dell’ADS di atti privi di autorizzazione, in violazione di norme di legge od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o dai poteri affidati (art. 412 c.c.), ipotesi che danno luogo a patologie dell’atto compiuto, sono fonte di responsabilità e possono, come anticipato, rappresentare giusta causa per la revoca e sostituzione dell’ADS.

Da notare che Cass. 27/02/2020,  n. 5380, ha riconosciuto che i beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?