23.09 - In caso di necessità di assumere una o più badanti o di stipulare un contratto con cooperative o società di servizi, chi sottoscrive il contratto e con quali risorse adempie?

In caso di necessità di assunzione di una badante, è importante verificare il contenuto del decreto di nomina: frequentemente la facoltà per l'ads di assumere una badante è inserita nel decreto, specie nei casi in cui la situazione prospettata in ricorso e poi in udienza lascia intendere che vi è o vi sarà tale necessità.

Nel caso in cui tale potere non sia previsto, l'ads dovrà chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per la stipula di contratti con badanti o cooperative.

Occorre osservare che, in linea di principio, se nulla è previsto nel decreto di nomina, nulla osta a che sia il beneficiario ad assumere direttamente la badante o a stipulare un contratto con cooperative o società di servizi: si tratta peraltro di un'attività complessa che raramente un soggetto sottoposto a misura di protezione è in grado di compiere autonomamente, quindi nella maggior parte dei casi sarà l'ads a sottoscrivere   in nome e per conto del beneficiario i contratti de qua.

Non li sottoscriverà mai in proprio, di talché tutti gli effetti conseguenti a tali contratti si produrranno in capo al beneficiario come soggetto giuridico (obblighi di pagamento, adempimenti previdenziali e così via).

Tali contratti andranno onorati in tutti i loro aspetti con le risorse del beneficiario. In caso di negligenza dell'amministratore, eventualmente potranno esserci profili di responsabilità di quest'ultimo verso il beneficiario, ma i terzi potranno agire soltanto verso il beneficiario stesso (es. la badante che non è stata integralmente saldata farà causa al beneficiario, ma il mancato pagamento è dipeso da negligenza dell'ads egli risponderà dei danni cagionati all'amministrato).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?