23.08 - Può l'amministratore di sostegno imporre una determinata modalità di assistenza al beneficiario qualora questi non sia d'accordo?

Come detto in caso di dissenso fra beneficiario e ads quest'ultimo a norma dell'art. 407 c.2 c.c. è tenuto ad informare il Giudice Tutelare.

In caso di contrasto, o scelte dannose, sempre ai sensi del medesimo comma, anche il beneficiario il PM o i parenti possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

Il dissenso ovviamente deve provenire da un soggetto con una sufficiente capacità di discernimento e l'ads deve essere in grado di comprendere se si tratti un mero capriccio o di un fondato dissenso, anche al fine di non gravare l'ufficio del Giudice Tutelare con continue questioni marginali o irrisorie.

Può invece accadere che il contrasto presenti un quid pluris, si direbbe un prolungato e fondato disaccordo su scelte di fondo, tale da legittimare anche altri soggetti all'intervento.

In ogni caso, l'esito è sempre il medesimo, ossia è il Giudice Tutelare che si pronuncia sulla questione: sarebbe privo di senso ritenere che il Giudice Tutelare debba obbligatoriamente assecondare la volontà del beneficiario, il quale, pur avendo diritto, quando possibile, al soddisfacimento dei suoi bisogni e aspirazioni, è pur sempre un soggetto debole, anche nella capacità di compiere scelte.

Si deve quindi desumere che il Giudice Tutelare ben si possa pronunciare contro i desideri del beneficiario qualora questi non coincidano con i suoi interessi. Anche la Cassazione ha stabilito che il dissenso del beneficiario non può costituire un elemento paralizzante della procedura (Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320).

Ne consegue che è ben possibile che il beneficiario debba subire una determinata modalità di assistenza qualora il Giudice Tutelare abbia deciso che la scelta operata dall'ads è quella conforme al suo interesse.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?