23.06 - L'amministratore di sostegno può delegare a terzi la "cura personae"?

La disciplina dell'istituto è caratterizzata dal compimento di atti giuridici e non esclusivamente materiali. Del resto, l’ads non può certo materialmente provvedere direttamente a tutti i bisogni del beneficiario. Se è evidente che può delegare a terzi l'assistenza, mediante l'inserimento in struttura o mediante l'assunzione di badanti, può essere più dubbio se possa anche delegare compiti di sorveglianza delle condizioni del beneficiario e della sua vita, se possa avvalersi di intermediari per conoscere i pensieri ed i desideri del beneficiario. Il problema si pone specialmente in caso di amministratore di sostegno professionista, che non è legato al beneficiario da alcun rapporto di parentela o affettivo, ma solo da un rapporto mediato dall'incarico del Giudice Tutelare.

La risposta è tendenzialmente positiva, la si legge in numerosi provvedimenti che attribuiscono all'ads un incarico di coordinamento nell'ambito di un progetto di sostegno (ad es. Trib. Venezia 19.7.2005), in quanto la coordinazione presuppone anche la possibilità di avvalersi anche di soggetti terzi.

Rimane ferma però la responsabilità dell'ads qualora non sorvegli l'operato delle terze persone: rimane in capo all'ads l'obbligo di verificare che i terzi svolgano adeguatamente il loro compito nell'interesse del beneficiario.


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