La Giurisprudenza riporta un'ampia casistica in cui si prende atto che dovere dell'amministratore di sostegno è di prendersi cura di tutti gli aspetti di vita della persona: può avanzare richiesta di divorzio congiunto (Trib. Modena 25.3.2008), può in casi estremi regolamentare le visite al beneficiario dei figli in conflitto fra loro (Trib. Roma 22.2.07), può aiutare il beneficiario nella ricerca di una soddisfacente attività lavorativa (Trib. Modena 22.7.09), può anche avere il dovere di agevolare le relazioni affettive con i congiunti (Trib. Bologna 23.2.2007); può altresì impugnare il matrimonio per conto del beneficiario, allegando la sussistenza dello stato di infermità mentale (Trib. Roma 04.3.2016), posto che l’ads può “coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà”, anche relativamente al compimento di atti personalissimi.
In linea generale quindi, nel momento in cui si riconosce o si stabilisce che l'ads deve avere la cura della persona, la cura deve afferire a tutti gli aspetti della vita.