I familiari di regola non possono interferire con le scelte dell'amministratore di sostegno obbligandolo ad agire secondo la loro volontà (tipico caso è la decisione se lasciare il congiunto nella propria casa ovvero se collocarlo in Istituto). E' il solo amministratore di sostegno (sentito il beneficiario qualora possa esprimersi) che prende le decisioni e ne relaziona al Giudice Tutelare ex art. 405 c. 5 n.6.
Occorre però anche aggiungere che laddove l'amministratore di sostegno riesca ad intervenire coinvolgendo nel progetto di cura anche i congiunti ed i parenti, attraverso un'attività di mediazione e di coinvolgimento nelle scelte, certamente avrà saputo rendere al meglio la propria capacità persuasiva.
I congiunti possono comunque segnalare al Giudice Tutelare le situazioni che ritengono non adeguate al beneficiario, sia per motivi di opportunità che di merito.
Il Giudice Tutelare a norma dell'art. 44 disp. att. c.c. potrà convocare l'ads per chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse dai congiunti e potrà di conseguenza o approvare l'operato dell'ads, oppure impartirgli indicazioni, ovvero assumere ulteriori provvedimenti.