22.06 - ll GT potrà impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, per esempio vietargli di sposarsi o di riconoscere un figlio, etc.?

Sì, talvolta sarà opportuno/necessario che il giudice vieti, con un’indicazione specifica, il compimento di questo o quell’atto di natura personale; e ciò allorquando non vi sia altro modo per salvaguardare l’amministrato dal rischio di seri inconvenienti, per lui o per il suo patrimonio.

Un caso non raro è quello dell’anziano della quarta età, deciso a sposare e a beneficare la giovanissima badante extracomunitaria che si occupa di lui.

La possibilità di una restrizione della capacità d’agire, per opera del g.t., è prevista esplicitamente - per i casi in questione - dall’ultimo comma dell’art. 411 c.c.. S’intende che il decreto recante tale impedimento dovrà essere ben meditato e adeguatamente motivato (un caso singolare è quello affrontato da Trib. Trieste, 28 settembre 2007).

In ogni caso, al fine di assicurare l’esercizio dei diritti fondamentali della persona, il beneficiario potrà essere supportato nel compimento di atti di natura personale, anche relativi a rapporti familiari (come la separazione o il divorzio). A tal fine, il g.t. attribuirà all’amministratore di sostegno un potere di assistenza o, a seconda dei casi, di rappresentanza, in modo da far sì che l’esercizio del diritto abbia effettivamente luogo - e che il risultato che si ha di mira venga alfine raggiunto.

Così allorché si tratti, ad esempio, di raggiungere un accordo in merito alla separazione personale (Trib. Bologna, sez. dist. Imola, 2 gennaio 2006), oppure quando occorra formalizzare una domanda di scioglimento del matrimonio.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?